Notifica

Notifica e raccomandata informativa

Per la successiva raccomandata non basta che sia spedita, ma deve essere ricevuta

Nel caso di notifica di atto tributario, in caso di assenza temporanea del destinatario, la seconda raccomandata, che comunica il tentativo di notifica, non basta che sia inviata dall’Agente notificatore, ma deve esserci anche la prova della sua ricezione. Questo è il principio di diritto che si ricava dall’Ordinanza n. 26107 del 15 ottobre 2019 della Suprema Corte.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una società contribuente riceveva un avviso di accertamento, per pretese dell’anno d’imposta 2012. La CTP e la CTR rigettavano le richieste della Società contribuente, perché, a detta del giudici di merito, il ricorso era tardivo.

Precisamente, la notifica dell’avviso di accertamento era stata effettuata con le modalità dell’assenza relativa del destinatario (in buona sostanza: al momento della notifica il destinatario o qualsiasi altro soggetto legittimamente autorizzato al ritiro non era presente e lì vi era il domicilio fiscale della società – si veda anche New del 5/02/2019 -). Per la conclusione delle modalità di notifica, in caso di assenza relativa, vi deve obbligatoriamente essere la spedizione di una raccomandata successiva, che comunica la tentata notifica ed il deposito dell’atto per il ritiro.

Per la CTR si doveva considerare la data dell’invio della raccomandata e non la data della ricezione della stessa, oppure la prova della reale ricezione (si veda anche News del 28/01/2019)

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione la Società ricorrente eccependo che l’obbligatoria raccomandata informativa (ex art. 60 D.p.r. m. 600/1973 ed art. 140 e ss c.p.c.) deve essere considerata solo nel momento della sua ricezione (si veda Cass. n. 1792/2019 e CTR Sardegna n. 337/4/2018 sulla prova di notifica di una cartella spedita)

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Sulle tipologie di notifiche del Fisco

Ebbene, in caso di notifica di cartelle o atti impositivi, il Fisco ha, per cosi dire, diverse modalità. Può scegliere su diverse notifiche:

  1. notifica “ordinaria”: è quella eseguita da un soggetto terzo al mittente ed la destinatario (Agente notificatore) che consegna direttamente lui l’originale al destinatario e nella sua copia attesta, in relata, le modalità e i tempi della notifica (si veda News del 21/8/2019);

  2. notifica dell’agente notificatore tramite il servizio di Poste Italiane (si veda anche News del 22/05/2019): in tal caso vi è sempre la presenza di un soggetto terzo (agente notificatore) che si frappone tra il mittente ed il destinatario della notifica, quindi anche in tal caso vi è una relata da compilare ed in essa vi deve essere ben indicato l’ufficio postale di invio ed il numero della raccomandata contente l’atto notificato (si veda Legge n. 890/1982 e Cass. n. 5077/2019; Cass. n. 9642/2018; Cass. n. 15533/2017; Cass. n. 25040/2017).

  3. notifica “diretta” (art. 26, comma 1, D.p.r. n. 602/1973): è la notifica fatta direttamente al Riscossore con raccomandata, non vi è la interposizione di nessun soggetto terzo (Agente notificatore). L’unica prova è l’avviso di ricevimento della raccomandata e se non è stato subito trovato il destinatario della notifica, il postino attuerà le normali procedure di una semplice raccomandata: D.M. 9/4/2001 e D.Lgs. n. 261/1999 (si veda anche News del 4/3/2019 ed anche vedano anche Cass. n. 1699/2019; Cass. n. 5577/2019; Cass. n. 12753/2018; Cass. n. 13315/2017);

  4. notifica tramite PEC: è la notifica telematica valida solo per soggetti che hanno la PEC (si veda News del 23/09/2019; del 10/10/2019 e del 17/03/2018).

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La decisione della Suprema Corte

Sul punto, la Suprema Corte non ha seguito un suo precedente orientamento, che indicava sufficiente il semplice invio della raccomandata per la conclusione della notifica e non serviva anche l’effettiva ricezione della stessa (si veda Cass. n. 2877/2018 e Cass. n. 8298/2018).

Con tale Ordinanza ha cassazione ha quindi stabilito:

  • Ed invero, questa Corte ha avuto modo di ritenere, con indirizzo ormai costante, che nei casi di “irreperibilità cd. Relativa” del destinatario, (…) ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi previsti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione” (Cass. n. 26107/2019; si veda anche Cass. n. 5522/2019)

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