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Litisconsorzio necessario processuale. La domanda del contribuente stabilisce le parti dell’appello.

Nel caso in cui un contribuente chieda al giudice un accertamento negativo e conviene in giudizio sia l’Ente creditore che il riscossore, si verifica, per iniziativa del contribuente, un litisconsorzio necessario processuale (Cass. n. 10480 del 21 aprile 2021). Nel caso di domanda giudiziale promossa in primo grado, per l’accertamento negativo dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, rivolta ad entrambe le parti (Ente Creditore e Riscossore), anche se non sono litisconsorti necessari originario, comporta, in fase d’appello, di citarle entrambi, pena nullità dell’impugnazione (si veda anche la News del 22 aprile 2021)

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Norme di riferimento

Art. 39, del D.Lgs. n. 112/1999 (Chiamata in causa dell’ente creditore)

“1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”

Art. 102 c.p.c. (Litisconsorzio necessario originario “inziale”)

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”.

Art. 331 c.p.c. (Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili) (si veda anche News del 15/04/2019)

“Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato”

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La Fattispecie oggetto della pronuncia

Una contribuente ha agito in giudizio nei confronti di un Comune e della GERIT s.p.a. (locale concessionario del servizio di riscossione dei tributi) per ottenere la cancellazione di un’ipoteca iscritta dal concessionario su beni immobili di sua proprietà per il mancato pagamento di tributi (tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 1995 al 2000) dovuti al Comune.

La domanda giudiziale, proposta innanzi al Tribunale di Avezzano, portava le seguenti conclusioni:

1) disporre la cancellazione dell’ipoteca iscritta da GERIT di l’Aquila sugli immobili di proprietà di …per l’effetto

2) ordinare al conservatore dei RR II di l’Aquila di cancellare la predetta ipoteca con esonero di responsabilità

3) condannare i convenuti, in via tra loro solidale e ricorrendone i presupposti, al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa… “.

Il Tribunale accoglieva la domanda e annullava l’iscrizione ipotecaria e per l’effetto ordinava al Conservatore di cancellare l’ipoteca a cura e spese dell’Ente che ne ha ordinato l’iscrizione (Comune). Condannava il Comune al risarcimento in favore della contribuente.

La Corte di appello, in riforma della sentenza, rilevava l’ “inammissibilità” della domanda (del primo grado) assumendo che, sull’accertamento della validità del titolo sanzionatorio costituente il presupposto per l’azione esecutiva intrapresa, incideva un giudicato già formatosi tra le parti in sede tributaria, impediente pertanto una diversa valutazione circa il ruolo avuto dalla attrice.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione fin dal primo grado, è ricorsa alla Cassazione la contribuente eccependo la nullità dell’atto d’appello del Comune perché era stato convenuto solo la contribuente e non anche il riscossione.

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La decisone della Cassazione

La Suprema Corte, basandosi sull’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, art. 102 e art. 331 c.p.c., ha precisato che:

La Suprema Corte, pertanto, statuiva il seguente principio di diritto:

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