Ricorsi multipliSenza categoriaTARSU

Ricorso cumulativo e Ricorso collettivo

Per la Cassazione è ammissibile il ricorso multiplo

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10150 del 11 aprile 2019, ha finalmente chiarito che anche nel processo tributario collettivo/cumulativo. E’ quindi ammissibile formulare un ricorso con più contribuenti verso più atti tributari.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Diversi contribuenti impugnavano distinti atti per autonomi istanza di rimborso IVA. I ricorrenti chiedevano di essere rimborsati dell’imposta indiretta versata sulla tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) ora indicata come tassa igiene ambientale (TIA).

Sia la CTP che la CTR rigettavano l’unico ricorso dei molteplici ricorrenti, perché “non sussistevano i presupposti del litisconsorzio tributario” nel processo avanti i Giudici Tributari.

In buona sostanza, distinti soggetti, che impugnano distinti atti, non possono formulare, nel processo tributario, un unico ricorso, pena la sua inammissibilità.

Avverso la decisione della CTR, ricorrevano a vanti la Cassazione tutti i contribuenti. Quest’ultimi facendo valere che nel processo tributario esiste l’istituto del “litisconsorzio facoltativo”, perché previsto dalle norme del codice civile dal tributario richiamato. Pertanto il loro ricorso non doveva essere dichiarato inammissibile.

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Ricorso cumulativo e Ricorso collettivo

In realtà, nel processo tributario possono esserci tre tipologie di ricorsi “multipli”:

  1. ricorso cumulativo: proposto da un solo soggetto contro una pluralità di atti (a sua volta tale ricorso si può distinguere in cumulo oggettivo semplice e cumulo oggettivo qualificato). Si vedano Cass. n. 7191/2004; Cass. n. 309/2006; Cass. SS. UU. n. 3692/2006; Cass. n. 21955/2010; Cass. n. 15582/2010; Cass. n. 4490/2013; Cass. n. 22657/2014; Cass. n. 7941/2016.

  2. ricorso collettivo: proposto da più soggetti contro uno stesso atto.

  3. ricorso cumulativo/collettivo: proposto da più soggetti avverso una pluralità di atti.

La normativa del processo tributario (D.Lgs. n. 546/1992) non prevede nessuna norma specifica sul ricorso cumulativo o sul ricorso collettivo. Tale decreto legislativo prevede solo l’ipotesi di litisconsorzio necessario (art. 14 D.Lgs. n. 546/1992) e la riunione di più ricorsi ad opera del Presidente di Sezione (art. 29 D.Lgs. n. 546/1992).

Nonostante l’assenza di specifiche normative, la giurisprudenza non ha ravvisato ostacoli all’estensione dell’istituto del ricorso cumulativo e del ricorso collettivo propri del codice di procedura civile (per effetto dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992).

Precisamente:

  • il ricorso cumulativo è previsto dall’art. 104 c.p.c. (pluralità di domande contro la stessa parte).

  • il ricorso collettivo è previsto dall’art. 103 c.p.c. (litisconsorzio facoltativo).

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La decisione della Cassazione

Sul punto la Suprema Corte ha ammesso la possibilità di avere nel processo tributario il ricorso collettivo (precisamente, nel caso di specie, si trattava di ricorso cumulativo e collettivo). Precisamente:

nel processo tributario, di regola, non è ammissibile il ricorso collettivo (…) e cumulativo (…), essendo necessario, per la configurazione del litisconsorzio facoltativo, la comunanza dell’ente impositore rispetto alle istanze di rimborso proposto dai contributi si fonda (…) su questioni di diritto, e non di fatto, comuni ai contribuenti medesimi, cosicché il richiamo alla necessaria identità in fatto delle questioni appare ultroneo” (Cass. n. 10150/2019).

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