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Cartelle notificate con raccomandata. L’avviso deve essere effettivamente ricevuto

La Corte di Cassazione, con l‘Ordinanza n. 327 del 09 gennaio 2019, disquisisce sulle modalità di notifica degli atti tributari (dell’Agenzia delle Entrate e dell’ex Equitalia). In particolare, afferma che in caso di notifica di cartella di pagamento e l’Agente Notificatore non recepisca il destinatario (o nessun soggetto autorizzato ex lege a ritirate l’atto), la raccomandata, cosiddetta, informativa non deve essere solo spedita, ma deve essere effettivamente arrivata al domicilio del contribuente (sul punto si vedano anche news del: 11/09/2018; 17/12/2018; 24/07/2018).

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Le notifiche degli atti del Fisco

Per meglio comprendere e capire tale pronuncia della Suprema Corte è necessario ben schematizzare le modalità di notifica degli atti dell’Amministrazione Finanziaria (Fisco).

1. Notifica di avvisi di accertamento

Per la notifica di tali atti impositivi si deve partire dall’art. 60 D.p.r. n. 602/1973:

Quindi, per tali atti la norma principale (norma base) è l’articolo 60 e le norme del codice di procedura civile (norma speciale) servono per “completare” la norma base.

Tale struttura normativa prevede le seguenti modalità di notifica degli atti impositivi (avvisi di accertamento ed avvisi di accertamento immediatamente esecutivi ex art 29 D.L. n. 78/2010 – che individua alcune “sfumatura” in riferimento alla notifica diretta tramite posta di avvisi di accertamento primari -):

2. Notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti del Riscossore

Tali atti dell’esattore hanno come principale normativa l’art. 26 D.p.r. n. 602/1973 (norma base). Tale articolo richiama espressamente altre normative (norme speciali): art. 60 D.p.r. n. 602/1973 ed artt. 137 e ss del codice di procedura civile.

L’art. 26 D.p.r. n. 602/1973 è stato ulteriormente modificato dall’art. 19octies, comma 2, D.L. N 148/2017 e, al primo comma, ora prevede:

Queste sono le modalità di notifica di tali atti:

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La sentenza in oggetto

La pronuncia della Suprema Corte precisa che la fattispecie in oggetto non è una notifica, cosiddetta, diretta (quindi che il Riscossore direttamente ha spedito l’atto con raccomandata), ma si tratta di una notifica con Agente Notificatore.

Pertanto, la notifica della cartella non richiede gli adempimenti ex art. 140 c.p.c. (disposizione prevista dall’art. 26, comma 3, D.p.r. n. 602/1973):

Tuttavia, in tale Ordinanza n. 327/2019, vi è espressamente indicato che l’Agente notificatore si è avvalso per la notifica “del servizio postale”. Quindi anche per quanto sopra indicato, la normativa di riferimento non sarà direttamente il codice di procedura civile, ma la Legge n. 890/1982. In particolare l’art. 8 della Legge n. 890/1982.

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