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Cass: anche i Tributi si prescrivono in meno di 10 anni

La Cassazione, con la ordinanza n. 1997 del 26 gennaio 2018, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che indica in meno di 10 anni anche la prescrizione dei tributi, se non già oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato (art. 2953 c.c.).

La Suprema Corte dichiara: “Ciò premesso, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto (…) ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra-tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la solo scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziario divenuto definitivo” (Cass. n. 1997/2018)

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Tale principio si genera dalla famosa sentenza delle Cassazione Sezioni Unite n. 23397 del 17/11/2016, la quale, in un preciso passaggio (pag. 6 e 7) ha affermato: “Va anche precisato che tale impostazione non risulta smentita dalle sentenze della Sezione Tributaria nelle quali – specialmente in tema di IVA (…) – è stato sottolineato che il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., decorrente, ai sensi dell’art. 2935 dello stesso codice, dal momento in cui il “credito diventa esigibile, e cioè dalla data in cui l’accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione”. In tali pronunce, infatti, il suddetto principio risulta affermato al fine di individuare il regime prescrizionale da applicare, in diritto sostanziale, ed escludere l’applicazione al credito erariale per la riscossione dell’imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo del termine prescrizionale quinquennale previsto (…)  dall’art. 2948 n. 4 cod. civ..

Quindi la Cassazione dà atto che il termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), per i Tributi diretti ed indiretti, deriva solamente dall’effetto di “conversione” dell’art. 2953 c.c.. Articolo, appunto, escluso dalla Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite. Quindi se la prescrizione decennale deriva solo dall’applicazione dell’art. 2953 c.c. (articolo, si ripete, escluso dalla Cassazione SS. UU. n. 23397/2016), è evidente che per le imposte dirette ed indirette il termine non è decennale, ma diverso: 5 anni es art. 2948 c.c. (si veda News del 18.11.2016).

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Tra i Giudici Tributari di merito:

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In conclusione, si prescrivono per il trascorrere del termine inferiore a 10 anni:

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