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CTP Lecce: Cartella notificata via PEC è illegittima

Come è noto l’Equitalia, oramai, notifica le cartelle (alle imprese ed ai professionisti) quasi sempre con la PEC. Tuttavia, le modalità con cui l’Agente della riscossione invia tali cartelle tramite PEC sono illegittime.

Partiamo dal dato normativo.

L’ art. 26, comma 2, del D.p.r n. 602/1973 prevede che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, con le modalità del D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68.

L’art. 3 di tale D.p.r n. 68/2005 (trasmissione del documento informatico) precisa la necessaria presenza di un documento informatico. Quindi la notifica della cartella tramite PEC, ex art. 26, comma 2, d.p.r.  602/1973, deve essere effettuata tramite il documento informatico.

Ebbene, l’art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice della amministrazione digitale) precisa e definisce: ”Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, (…)”. Di conseguenza, perché vi sia documento informatico si necessita di un’obbligatoria firma elettronica (si veda anche art. 24 del D.lgs. n. 82/2005).

La copia informatica, invece, è diversa dal documento informatico.

E’ un documento informatico, come sopra visto, quel documento che è prodotto, creato, direttamente in forma elettronica, tramite la firma digitale, che lo fa diventare un originale. Documento informatico è, quindi, il documento originale.

E’ invece una copia informatica, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 82/2005, quella riproduzione informatica di atti originali in forma cartacea. E’, appunto, una copia informatica dell’originale ed, in quanto copia, necessita dell’attestazione di conformità (art. 6 D.P.C.M. 13 novembre 2014).

Di conseguenza, Equitalia, ex art. 26 D.p.r. n. 602/1973, deve obbligatoriamente inviare un documento informatico (con firma digitale che assumerà l’estensione.p7m).

Tuttavia, l’Agente della riscossione non invia mai un documento informatico (né, addirittura, una copia informatica). Equitalia invia, con PEC, semplicemente un documento in PDF. Pertanto tale notifica è inesistente.

Quanto sopra è stato affermato anche da una recente sentenza della CTP di Lecce n. 611 del 25 febbraio 2016: “Documento informatico.  Con il sistema pec in realtà non viene inoltrato il documento informatico ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento informatico rappresenta l’originale del documento giuridicamente valido.

La questione ha rilievo perché in ogni caso il destinatario riceve solo la copia (informatica) dell’atto e tale copia senza una attestazione di conformità apposta da soggetti all’uopo abilitati a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale.

Va annotato che accostando questo tipo di spedizione con quello che prevede la raccomandata postale si sostanzia che con la raccomandata postale il contribuente riceve sempre l’originale dell’atto inoltrato dal mittente.

Nel caso di specie da quanto si evidenzia nella fotocopia della cartella di pagamento allegata agli atti, in essa non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge e dunque si deve affermare che al più il ricorrente ha ricevuto una copia informale dell’originale della cartella di pagamento” (CTP di Lecce n. 611 del 25 febbraio 2016, si vedano anche CTP Avellino n. 556 del 20 giugno 2014 e Cass.  sez. Lav. n.  20072 del 07 ottobre 2015).

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