Prescizione

Si prescrivono in 10 anni i tributi. Sanzioni e interessi in 5 anni

Prescrizione e termini per i tributi

In questi giorni in cui si sta valutando l’applicazione della cancellazione automatica prevista dell’art. 4 del Decreto Legge n. 41/2021 (Decreto sostegni), la Suprema Corte ha affermato alcuni importanti principi sulla prescrizione utili anche per decidere se attivare i nuovi strumenti previsti del Decreto Sostegni (per conoscere i termini di prescrizione per singolo tributo e contributo, CLICCA QUI).

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 8120 del 23 marzo 2021, ha chiarito che si prescrivono in 10 anni i tributi (ad esempio Irpef, Irap, Iva, Ires), invece si estinguono con il trascorrere di 5 anni di prescrizione le sanzioni tributarie, nonché gli interessi (si veda anche la News del 5 settembre 2020 e del 23 luglio 2020).

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La fattispecie oggetto dell’ordinanza

Un contribuente impugnava una intimazione di pagamento relativa ad una cartella di pagamento per a IRPEF e addizionali regionale IRPEF inerente l’anno di imposta 2000.

Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado ritenendosi prescritta la pretesa tributaria.

La CTR confermava la sentenza impugnata e affermava che: “agli atti di riscossione coattiva comunque denominati si applica la prescrizione breve“.

Il giudice regionale ha rilevato che non vi è stato alcun accertamento giudiziale definitivo tra la cartella non pagata, notificata in data 12 novembre 2004 e l’intimazione di pagamento notificata il 17 ottobre 2014 con la conseguenza che deve ritenersi prescritto il diritto azionato dall’agente riscossione oltre il termine di prescrizione quinquennale. (per conoscere gli effetti della dilazione sulla prescrizione, CLICCA QUI).

Averso la predetta sentenza l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. Per il fisco la CTR ha fatto una erronea applicazione del principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza 23397 del 2016, poiché il termine di prescrizione deve comunque ricollegarsi alla natura del credito azionato (vedi anche la News del 14/09/2019)

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La decisione della Corte

La Suprema Corte conferma che:

  1. La prescrizione per tributi e accessori (sanzioni e interessi) è sempre di 10 anni, salvo diversa previsione di legge. Ad esempio: sanzioni tributari la legge prevede 5 anni (art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997); interessi tributari la legge prevede 5 anni (dall’art. 2948 c.c., n. 4: è per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi); contributi la legge prevede 5 anni (dell’art. 3, commi 9 e 10, della Legge n. 335/1995); violazione del codice della strada la legge prevede 5 anni (ex art. 28 della legge 689/81, richiamato dall’art. 209 D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strata-). Per scoprire gli altri termini prescrizionali, CLICCA QUI.
  2. La scelta del tipo di prescrizione da applicare è relativa al tipo di tributo. Ad esempio: per i tributi nazionali è decennale (Irpef, Add. Irpef, Irap, Iva, Ires eccetera); per i contributi è quinquennale; per la tassa automobilistica è di tre anni; per i diritti camerali è quinquennale. Per scoprire gli altri termini prescrizionali, CLICCA QUI.

Precisamente, il Supremo Consesso ha statuito:

  • Ciò non significa che tutti i crediti tributaria abbiano una prescrizione più breve di quella ordinaria, né che a tutti gli atti di riscossione si applichi la prescrizione breve: anzi è vero il contrario: secondo consolidata interpretazione di questa Corte, «il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non giù al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, cod. ci v. ‘per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi“, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. tiv., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussisten.za dei presupposti impositivo».“
  • I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell’ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019; Cass. 12740/2020). Sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019) che, peraltro, non si applicano agli eredi secondo quanto dispone l’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 19988/2019). Per quanto attiene agli interessi, quest’ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall’art. 2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019).” (Cass. n. 8120/2021).

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