Decreto Fiscale

Legge di bilancio 2020 e decreto fiscale spiegati passo per passo

Quali sono le spese che si possono ancora pagare in contanti e poi detrarre?

Il Legislatore ha approvato definitivamente Decreto Fiscale n. 124/2019 e la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019 

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LEGGE DI BILANCIO 2020

ARGOMENTO

SPIEGAZIONE

Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino ad €100.000,00 (art. 1 com. 691 Legge di Bilancio)

Con la Legge di Stabilità viene abrogata l’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi e compensi fino ad €100.000,00 (si veda anche News del 5/10/2018). Secondo la precedente Legge di Bilancio tale imposta sostitutiva avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020.

Modifiche al Regime Forfetario (art. 1 com. 691 e 692 Legge di Bilancio). Per saperne di più, CLICCA QUI

NUOVO REGIME FORFETARIO

Viene abrogato il precedente regime della “Flat Tax” con l’imposta sostitutiva per ricavi e compensi da €65.000,00 fino ad €100.000,00, previsto dall’art. 1, commi da 17 a 22, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

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Le modifiche della Legge di Bilancio operano sulla Legge n. 190/2014 (unica norma che disciplina il Regime Forfetario, dopo l’abrogazione della disciplina della Legge n. 145/2018) e, principalmente (si veda anche News del 7/8/2018 e News del 30/01/2016), sono:

REQUISITI DI ACCESSO e PERMANENZA: dal 2020 il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente:

1) siano stati conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a d €65.000,00;

2) siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore ad €20.000 lordi.

CAUSE OSTATIVE: con tali modifiche viene precluso il regime forfetario se sussistono le seguenti cause ostative:

a) utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfettario del reddito;

b) residenza fiscale all’estero (eccezione per i residenti in Stati UE);

c) compimento, in via esclusiva o prevalente, di attività di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovo;

d) esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: partecipazioni in società di persone, familiari, associazioni; controllo (diretto o indiretto) di srl associazioni che esercitano attività economiche;

e) esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere e erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;

f) possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro di dipendente o a questi assimilati eccedenti l’importo di €30.000,00.

RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO se SCELTA la FATTURAZIONE ELETTRONICA

L’utilizzo del regime forfetario determina l’esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica, pur permanendo i vincoli in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti di pubbliche amministrazioni.

Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti “forfetari” che decidono di fatturare solo con modalità elettroniche, il termine di decadenza per la notifica di avvisi di accertamento viene ridotto di un anno: passa quindi al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

IUC, Tari e IMU (art. 1 com. 738 Legge di Bilancio)

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC (Imposta Unica Comunale), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta anche la disciplina dell’IMU.

Nuova IMU.

Dal 1 gennaio 2020 viene riscritta la disciplina dell’IMU, che continua a sostituire, per al parte immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali. Rispetto alla precedente disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati:

a) il presupposto impositivo;

b) i soggetti passivi;

c) la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;

d) le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni;

e) le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili, inabitabili eccetera.

f) liquidazione IMU: l’imposta è dovuta, per anni solari, in proporzione alla quota di possesso oppure ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso;

g) termini di versamento: rimangono invariati i termini di versamento, ma NON le modalità di determinazione delle rate. L’IMU dovuta deve essere versata in 2 rate: la prima il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; la seconda il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno;

h) modalità di versamento: F24; apposito bollettino; piattaforma del Codice dell’amministrazioni digitali (art. 5 D.Lgs. n. 82/2005)

BONUS MOBILI (art. 1 com. 175 Legge di Bilancio)

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il cosiddetto “bonus mobili”. Per tale Bonus rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1 gennaio 2019.

ESTENSIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO AI TRIBUTI LOCALI (art. 1 com. 784 – 815 Legge di Bilancio)

Gli accertamenti esecutivi (regolati dall’art. 30 del D.L. n. 78/2010) sono già previsti, anni d’imposta dal 2011, per i tributi nazionali (Irpef, Ires, Iva e Irap). Con tale novità legislativa tale strumento riscossivo (e di accertamento) sarà utilizzato anche dagli enti locali (Comuni, Province, Regioni eccetera) per recuperare i loro tributi, a partire dal 1 gennaio 2020.

Saranno quindi fatti oggetto di tale nuovo atto tributi come: IMU, TARI, TOSAP, Imposta sulla pubblicità eccetera.

DETRAZIONE IRPEF 19% NUOVE MODALITA’ E PARAMETRI (art. 1 com. 629) 

Dal 1 gennaio 2020 le detrazioni previste dall’art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 (sono tutte le spese ammesse in detrazione in dichiarazione) spetteranno secondo i seguenti parametri:

– per l’intero importo della spesa sostenuta se il reddito complessivo non supera €120.000,00;

– se il reddito complessivo supera €120.000,00 ma è inferiore ad €240.000,00: la parte detraibile è la differenza tra l’importo di €240.000,00, diminuito del reddito complessivo;

– nel caso in cui il reddito complessivo superi €240.000,00 le detrazioni di spese non sono ammesse.

Per reddito complessivo, al fine delle detrazioni, si intende il reddito complessivo indicato in dichiarazione al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (rientrano, invece, nel concetto di reddito complessivo: redditi da regime forfettario e redditi da fabbricato assoggettati alla “cedolare secca”)

Non rientrano in tale limitazione di pagamento le seguenti spese (art. 1, comma 680):

  • acquisto medicinali;
  • spese per dispositivi medici;
  • spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e private;

Quindi per tali spese è possibile pagare ancora con i contanti

DETRAIBILITA’ DELLE SPESE IN DICHIARAZIONE MA SOLO SE PAGATE CON BONIFICO (art. 1 com. 679-680)

A decorrere dal 1 gennaio 2020, al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per spese relative agli oneri indicati nell’art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 e in altre disposizioni di legge, il pagamento DEVE avvenire solo con le seguenti modalità:

– bonifico bancario o postale;

– pagamenti elettronici (carta di credito, bancomat, carta di debito, prepagate, assegni bancari e circolari, eccetera).

Quindi NON sono detraibili le spese corrisposte con contante.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (art. 1 com. 184-197)

Per il 2020 la legge di bilancio introduce un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che, appunto, sostituisce la proroga dei super-ammortamenti e degli iper- ammortamenti.

Soggetti beneficiari. Possono beneficiare di tale agevolazione tutte le imprese (a prescindere dalla forma e natura giuridica, nonché dalle dimensioni), inclusi anche i soggetti in regime forfettario.

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d’imposta “generale”.

Investimenti agevolati. Sono previsti tre tipologie di investimenti agevolati:

1. beni materiali strumentali nuovi ordinari, cioè quelli che in precedenza potevano beneficiare dei super-ammortamenti;

2. beni materiali di cui all’Allegato A alla legge n. 232/2016, che erano già stati fatti oggetto del precedente iper-ammortamento;

3. beni immateriali di cui all’Allegato B alla legge n. 232/2016, che potevano beneficiare della maggiorazione correlata agli iper-ammortamento.

Sono invece esclusi dall’agevolazione. I seguenti sono esclusi da tale agevolazione:

a. veicoli ed altri mezzi di trasporto (di cui all’art. 164 del D.p.r. n. 917/1986);

b. beni per i quali sono stabilite aliquote inferiori al 6,5%;

c. fabbricati e le costruzioni;

d. beni di cui all’Allegato 3 della Legge n. 208/2015;

e. beni gratuitamente devolvibili di imprese attive nel settore dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni eccetera (in concessione o a tariffa).

Periodo di riferimento. Sono agevolabili gli investimenti sopra indicati effettuati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Misura dell’agevolazione. Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali strumentali nuovi (diversi ad quelli “4.0”, art. 1 com. 210-217 della Legge di Bilancio), il credito d’imposta “generale” è riconosciuto, come sopra anticipato, alle imprese, ma anche agli esercenti arti e professioni:

– misura del 6% del costo;

– limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi all’Allegato A alla legge n. 232/2016 (in buona sostanza gli ex iper-ammortamenti), il credito d’imposta è riconosciuto, solo per le imprese, nella misura:

– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

– nella misura del 15% del costo;

nel limite massimo di costi ammissibili pari ad €700.000,00.

Trattamento fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione.

Fruizione agevolazione. Il credito d’imposta è:

– utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24;

– spetta per i beni materiali (si a “ordinari” sia quelli “4.0”), in cinque quote annuali di pari importo e per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali;

– per investimenti “ordinari” di beni materiali si può utilizzare tale credito a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

ALTRI CREDITI D’IMPOSTA: per ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1, com. 198-209); per la formazione 4.0 (art. 1 com. 210-217); per partecipazione di PMI a fiere internazionali (art. 1 com. 300) 

CREDITO D’IMPOSTA PER LA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE.

Per il 2020 viene introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

Soggetti beneficiari. Imprese, a prescindere dalla forma e natura giuridica, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito (inclusi anche i contribuenti forfettari).

Ambito temporale. Il nuovo credito d’imposta opera per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, vale a dire per il 2020.

Misura dell’agevolazione. La determinazione e la misura del credito d’imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili:

– Per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto:

a) in misura del 12% della relativa base di calcolo;

b) nel limite massimo di 3 milioni di euro.

– Per le attività di innovazione tecnologiche, il credito d’imposta è riconosciuto (in modo separato da quello per ricerca e sviluppo):

a) in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, ovvero pari al 10% in caso di obiettivo di transazione ecologica o di innovazione digitale 4.0;

b) nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

– Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

a) in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;

b) nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Trattamento fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Tale credito d’imposta non rileva ai fini di cui agli artt. 61 (interessi passivi) e 109, com. 5 (spese e altri componenti negativi) del D.p.r. n. 917/1986.

Fruizione agevolazione. Tale credito d’imposta spettante è utilizzabile:

– solo per compensazione tramite F24;

– in tre quote annuali di pari importo;

– a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;

– subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

PER LA FORMAZIONE 4.0

La disciplina del credito d’imposta per la formazione 4.0 (art. 1, com. 46-56 Legge n. 205/2017 e DM 4 maggio 2018) si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Vengono introdotte, però, alcune modifiche:

Soggetti beneficiari. Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. La fruizione del beneficio spettante è però subordinata alle seguenti condizioni:

a) rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

c) l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2000).

PER PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE INTERNAZIONALI

Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostitute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali. In particolare, viene previsto che, al fine di migliorare il livello e la qualità internazionale delle PMI (piccole medie imprese) italiane, è riconosciuto un credito d’imposta:

– alle imprese esistenti alla data del 1 gennaio 2020;

– per i periodi d’imposta 2019 e 2020;

– nella misura del 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di €60.000,00

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DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

ARGOMENTO

SPIEGAZIONE

RIDUZIONE DELL’USO DEL CONTANTE (art. 18). Per saperne di più, CLICCA QUI

L’art. 18 di tale decreto prevede una diminuzione progressiva dell’uso del contante (attualmente il limite del contante è di €2.999,99). Precisamente:

– dal 1 gennaio 2020 fino al 30 giugno 2020 il limite dell’uso de contante rimane ad €2.999,99;

– dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il limite dell’uso del contante sarà di €1.999,99;

– dal 1 gennaio 2020 il limite dell’uso del contante sarà di €999,99.

TASSA AUTOMOBLISTICA -Bollo auto- (art.38-ter)

L’art. 38-ter del Decreto Fiscale stabilisce che dal 1 gennaio 2020, il bollo auto DOVRA’ essere corrisposto SOLO attraverso il sistema di pagamento “pagoPA” (Clicca qui per scoprire pagoPA.

MODIFICA DELLA MISURA DELLE RATE DEGLI ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP (art. 58)

L’art. 58 del Decreto Fiscale modifica la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità (i cosiddetti ISA).

Il luogo del 40% (prima rata acconto) e 60% (rata saldo dell’acconto) dell’importo complessivo dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La disposizione ha effetto sul periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 con una riduzione della misura dell’acconto complessivamente dovuto al 90%.

I soggetti interessati a tale modifica legislativa sono:

1. i contribuenti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA (non rileva che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata);

2. i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari ad €5.164.569).

Altri soggetti interessati (ricorrendo le condizioni sopra indicate) sono:

a. i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115, e 116 del DPR n. 917/1986;

b. i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, comma 54 e seguenti della Legge n. 190/2014;

c. contribuenti che applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (i cosiddetti contribuenti minimi);

d. contribuenti che determino il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;

e. contribuenti che ricadono nelle altre cause dio esclusione dagli ISA.

Soggetti non interessati. Per gli altri contribuenti resta ferma l’attuale bipartizione dell’acconto (prima rata al 40%, saldo rata acconto al 60%).

RINVIO DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (artt. 19 e 20)

Gli articoli 19 e 20 del Decreto Fiscale apportano alcune importanti modifiche alla, cosiddetta, disciplina della “lotteria degli scontrini”.

La “lotteria degli scontrini”.

Con il termine “lotteria degli scontrini” ha l’obiettivo di consentire ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi (presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi), di partecipare all’estrazione a sorte di premi messi in palio. La partecipazione a tale lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acuisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Al fine dell’estrazione:

il cliente dovrà comunicare all’esercente, all’atto dell’acquisto, il proprio codice identificativo (il cosiddetto “codice lotteria”);

l’esercente dovrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell’operazione effettuata (si veda il Prov. Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019).

Rinvio della lotteria al 1 luglio 2020

L’art. 20 del Decreto Fiscale differisce dal 1 gennaio 2020 al 1 luglio 2020 l’avvio dello lotteria degli scontrini, allineando tale termine di decorrenza all’entrata in vigore, a regime, dei nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Rinvio al 30 giugno 2020 dell’adeguamento dei registratori telematici

E’ stato anche differito dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l’attuazione della lotteria, vale a dire l’acquisizione del “codice lotteria” dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi (si veda Prov. Agenzia delle Entrate n. 1432381 del 23 dicembre 2019).

Sistema si segnalazione delle sanzioni.

In sede di conversione in legge, è stata abolita la sanzione amministrativa inizialmente prevista dall’art. 20 del decreto fiscale per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il codice identificativo del cliente o che avessero omesso di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria.

Il nuovo art. 20 si limita prevedere un meccanismo di segnalazioni da parte dei contribuenti/clienti. Nello specifico, stabilisce che il cliente ha facoltà di segnalare sul sito dell’Agenzia delle Entrate (in apposito settore) se l’esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tale segnalazione sarò poi utilizzata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Esenzioni fiscali dei premi.

Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente, quindi sono esclusi dal calcolo dell’Irpef.

REVERSE CHARGE (inversione contabile) PER APPALTI E SUBAPPALTI (art. 4, comma 3)

L’art. 4, comma 3, del Decreto Fiscale, stabilisce l’introduzione del meccanismo del reverse charge (l’inversione contabile) per le prestazioni di servizi effettuate:

– tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;

– presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Esclusioni.

Tale nuova disciplina non si applica:

– alle prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia (art. 17, comma 6, let. a) e let. a-ter) del D.p.r. m- 633/1972), nonché alle prestazioni nei confronti della P.A. E di altri enti pubblici e ad società soggette a split payment (art. 17-ter D.p.r. n. 633/1972);

– alle agenzie per il lavoro (D.Lgs. n. 276/2003 capo I, Titolo II).

CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA (art. 16 bis, com. 2)

Per effetto dell’art. 16 bis, comma 2, del Decreto Fiscale, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:

– la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d’imposta;

– la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.

Le certificazioni relative all’anno d’imposta 2019 dovranno, quindi, ancora essere:

– inviate in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2020 (il 7 marzo è un sabato);

– consegnare ai contribuenti entro il 31 marzo 2020.

NUOVO TERMINE PER IL MODELLO DEL 730/2021 (art. 16 bis com, 1 e com. 3)

Per effetto dell’art. 16 bis commi 1 e 3 del Decreto Fiscale, dal 2021 vengono previsti nuovi termini relativi al modello 730.

Nuovo termine per il Modello 730/2021

A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del Modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione (presentazione diretta – 730 precompilato -, al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF o ad un professionista abilitato).

Termine per il Modello 730/2020

Per il Modello 730/2020 (anno d’imposta 2019), rimangono le solite scadenze, quindi:

– 7 luglio 2020, in caso di presentazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;

– 23 luglio 2020, in caso di presentazione di retta da parte del contribuente o mediante un CAF o un professionista abilitato

Modalità di trasmissione del Modello 730/2020

Per il Modello 730/2020 (anno d’imposta 2019), si deve ancora utilizzare la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

– da parte del sostituto d’imposta che presenta assistenza fiscale, entro il 7 luglio 2020;

– da parte dei CAF o o dei professionisti abilitati:

* entro il 29 giugno 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno 2020;

* entro il 7 luglio 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno 2020;

*entro il 23 luglio 2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23 luglio 2020.

Resta fermo che prima dell’invio del Modello 730 all’Agenzia delle Entrate deve sempre essere consegnata una copia al contribuente.

ACCOLLO FISCALE E DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CREDITI (art. 1)

Per effetto dell’art. 1 del Decreto Fiscale, è vietato estinguere debiti tributari tramite il, cosiddetto, accollo fiscale (è la cessione di un debito fiscale ad un terzio per la estinzione del debito stesso). Precisamemte, nel caso in cui il debito del contribuente accollato venga pagato utilizzando in compensazione un credito d’imposta a disposizione dell’accollante.

Vengono inoltre previste sanzioni amministrative (nonché anche penali) a carico dell’accollante e dell’accollato.

CESSAZIONE PARTITA IVA E VIES E DIVIETO DI COMPENSAZIONE (art. 2)

L’art. 2 del Decreto Fiscale prevede l’impossibilità di avvalersi della compensazione da parte dei contribuenti nei cui confronti sia stato notificato dall’Agenzia delle Entrate:

– il provvedimento di cessazione della partita IVA;

– il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.

Cessazione dal VIES. Nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, il divieto di compensazione ha effetti:

– relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e di natura non tributari);

– senza limiti di importo dei crediti stessi;

– a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.

Conseguenze su compensazioni vietate. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto sopra riportato, il relativa F24 verrà scartato e lo scarto sarà comunicato, tramite sevizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, al soggetto che ha trasmesso il modello F24

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (art. 3, com. 4)

Con l’art. 3, comma 4, del Decreto Fiscale viene previsto che l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzate, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’art. 17 del D.Lg.s n. 241/1997.

L’INPS e l’INAIL possono, infatti, inviare all’Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza:

– che presentano profili di rischio;

– ai fini del recupero del credito indebitamente compensato

CONTROLLO PREVENTIVO DELLE COMPENSAZIONI (art. 4, comm. da 5 a 8)

L’Agenzia delle Entrate, se ravvede profili di rischio, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto. Se il modello F24 viene bloccato e poi scartato, il pagamento (con compensazione) non sarà eseguito.

Con l’art. 4, commi da 5 a 8, del Decreto Fiscale è prevista, a carico del contribuente il cui modello sia stato preventivamente scartato, una sanzione:

– pari al 5% dell’imponibile per importo fino a €5.000,00;

– pari a €250,00 per importi superiori ad €5.000,00.

Tale sanzione verrà contestata e comunicata tramite cartella dio pagamento.

Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate non si fa luogo alla cartella di pagamento.

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