Regime Minimi

Forfettari, meno tasse

Forfettari, meno tasse

Dal 2025 per i contribuenti forfettari la pressione fiscale sarà minore. La “bozza” del Decreto Legislativo di riforma della tutela del lavoratore autonomo ha previsto importanti modifiche all’art. 54 del Tuir.

In base a tale nuovo articolo 54 non saranno più tassabili, perché esclusi dalla determinazione del reddito, i rimborsi spese analiticamente addebitate ai clienti.

L’attuale art. 54, comma 2, del Tuir:

“2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze .

E’ tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.

Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano.

Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio del periodo d’imposta dal registro di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi. “

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L’art. 6, co. 1, let. b di Tale bozza del Decreto Legislativo di riforma della tutela del lavoratore autonomo (Capo III) prevede tale nuova normativa. Viene meno la penalizzazione per i professionisti forfettari che non potendo dedurre analiticamente le spese (la legge già prevede una franchigia generica per le spese), si trovano a dover pagare le imposte anche sull’ammontare delle spese sostenute, ma contrattualmente a carico del committente ed ad esso riaddebitate.

Scarica qui l’estratto di tale novella legislativa:

Al nuovo comma 2, let. b) dell’art. 54 del DPR n. 917/1986, si stabilisce che non concorreranno a formare il reddito imponibile le somme percepite a tiolo di rimborso delle spese sostenute dai professionisti forfettari per l’esecuzione di un incarico, se addebitate analiticamente in capo al committente.

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