Agenzia delle Entrate Riscossione

Riforma della Riscossione: più rate per la dilazione (attenzione alla decadenza)

Riforma della Riscossione

Il disegno del Decreto della riforma della Riscossione è stato “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Ci sono novità importanti come le maggiori rate per la dilazione.

Scarica qui il testo della norma:

Tale disegno di legge, che ora rispetta i parametri di spesa dello Stato, era già stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 11/03/2024.

Questa riforma dell’Agenzia delle Entrate Riscossione deve passare in Parlamento per l’approvazione. E’ però probabile che la maggioranza approverà tale testo senza modifiche.

Importante è evidenziare che tale Decreto non modifica la “pericolosa” disposizione che esclude la nuova rateazione di piani di dilazione decaduti.

L’art. 15 bis del Decreto Legge n. 50/2022 (il cosiddetto decreto aiuti) esclude la possibilità di dilazionare una precedente rateazione decaduta.

In altri termini, è necessario un distinguo:

  • Per le dilazioni richieste PRIMA del 16 luglio 2022, se decadute è possibile riattivarle o dilazionarle nuovamente pagando, in unica soluzione, le rate decadute;
  • Per le dilazioni richieste DOPO il 16 luglio 2022, se decadute NON è più possibile riattivare la dilazione o rateizzare nuovamente i debiti; unica possibilità è pagare tutto subito o impugnare le pretese.

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Rilevano alcuni particolari articoli:

Articolo 11 – Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossioneContinuazione della riunione di Agenzia delle Entrate con Agenzia delle Entrate Riscossione
“Nell’ottica della realizzazione di una effettiva integrazione logistica tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la norma interviene sull’articolo 1, comma 5-quinquies, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, prevedendo che l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa fruire, alle medesime condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali e, previo rimborso della corrispondente quota di canone, nel caso di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali.
Articolo 12 – Disposizioni in materia di dilazioneNuove dilazioni con il riscossore
Le dilazioni, per importi inferiori a €120.000,00, possono essere concesse fino a 84 rate mensili (ora sono 72)

IL NUOVO PIANO DI DILAZIONE
Tale art. 12 modifica l’art. 16 del DPR n. 602/1973 che regola la dilazione con il Riscossore. Ora tale dilazione avrà le seguenti caratteristiche:
Per debiti inferiori ad €120.000,00
– è possibile concedere 84 rate per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 (attualmente le rate massime sono 72);
– è possibile concedere 96 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
– è possibile concedere 108 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1 gennaio 2029.
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Nel caso in cui il Contribuente da’ prova della sua temporanea difficoltà economica, tramite ISEE (persone fisiche), oppure con l‘indice Alfa e Liquidità (soggetti giuridici):
– è possibile concedere da 85 a 120 rate per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 (attualmente non è possibile avere più di 72 rate);
– è possibile concedere da 97 a 120 rate per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
– è possibile concedere da 109a 120 rate per le richieste presentate a decorrere dal 1 gennaio 2029.
Per debiti superiori ad €120.000,00
Il Contribuente deve dare prova della sua temporanea difficoltà economica, tramite ISEE (persone fisiche), oppure con l‘indice Alfa e Liquidità (soggetti giuridici) e poter pretendere le 120 rate (come è attualmente).
Articolo 15 – Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi ed importi iscritti a ruoloTale articolo che va a modificare l’art. 28 ter DPR n. 602/1973 (il decreto “bollinato” erroneamente indica 28ter DPR 600/1973 che non esiste) e l’art. 48bis DPR n. 602/1973.
Per comprendere la portata della novella è necessario delimitare l’attuale procedura per l’erogazione pubblica di somme o di rimborsi.
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L’ATTUALE PROCEDURA
Attualmente, nel caso in cui un contribuente deve ricevere un rimborso (art. 28ter DPR n. 602/1973) o altro pagamento (art. 48bis DPR n. 602/1973) da un ente pubblico, viene controllata al posizione debitoria a ruolo e:
PER PAGAMENTO DI SOMME (art. 48bis DPR n. 602/1973)
– per il pagamento di somme di denaro è inferiore ad €5.000,00 non vi sono problemi per il pagamento (anche con posizioni debitorie importanti a ruolo);
– sempre per il pagamento di somme di denaro, ma con importo superiore ad €5.000,00, non si procederà al pagamento della somma e l’ente pubblico avviserà il Riscossore che invierà un atto di pignoramento (ex art. 48bis DPR n. 602/1973).

PER RIMBORSI/BONUS (ART. 28 ter DPR n. 602/1973)
Anche qui viene richiesto un controllo al ruolo. Se vi sono debiti iscritti (di qualsiasi importo), il rimborso/bonus non viene erogato e l’ente pubblico segnala la posizione al Riscossore.
Quest’ultimo invierà al contribuente una proposta di compensazione volontaria
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LA NUOVA DISPOSIZIONE
PER PAGAMENTO DI SOMME
Il controllo dei debiti a ruolo è effettuato non sull’esistenza di debiti
iscritti a ruolo
(rientrando in tale previsione anche posizioni non ancora notificate), bensì sull’esistenza di inadempimenti rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (o di uno o più carichi affidati all’Agente).

PER RIMBORSI/BONUS
Il pagamento mediante compensazione volontaria opererà solo per i rimborsi di importo superiore ad €500,00.
In caso di non accettazione della proposta di compensazione volontaria (per importo superiore ad €500,00) le somme da rimborsare resteranno a disposizione dell’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successiva quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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