D.L. n. 41/21, il Decreto Sostegni: sospesi i pignoramenti
Sono sospesi i pignoramenti anche di Comuni, Regioni e Provincie

Fino al 30 aprile 2021 (si veda art. 4 D.L. n. 41/2021) sono sospesi i pignoramenti del Riscossore con oggetto stipendi o pensioni. Sono però attive le altre tipologie di pignoramenti.
Si vedano anche i chiarimenti pubblicati da Agenzia delle Entrate-Riscossione:
Il Decreto Legge “Rilancio” pubblicato, all’art. 152 (come modificato dall’art. 4 D.L. n. 41/2021), stabilisce tale inefficacia dei pignoramenti, con effetto dall’entrata in vigore di tale decreto. Tale sospensione dei pignoramenti è rivolta non solo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma ai Comuni, Regioni o altri Enti locali.
Precisamente:
A QUALI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E’ RIFERITA LA SOSPENSIONE |
Innanzitutto tale disposizione è relativa a PIGNORAMENTI iniziati prima dell’19 maggio 2020 (in qualsiasi data precedente) che ancora prelevano somme dallo stipendio o dalla pensione. |
DUE MOMENTI TEMPORALI DA CONSIDERARE |
Bisogna in quadrare due momenti temporali:
1. Le somme accantonate dal terzo per l’effetto del Pignoramento prima del 19 maggio 2020, NON ritornano nelle disponibilità del debitore pignorate. Possono quindi essere richieste dal Riscossore. 2. Le somme accantonate dal terzo per l’effetto del Pignoramento dopo il 19 maggio 2020, RIENTRANO nella disponibilità del debitore, fino al 30 aprile 2021. Il terzo deve ridare le somme accantonate al debitore. (si consideri, però, anche la Novità di poter pagare al Funzionario dell’Agenzia delle Entrate in caso di pignoramento: Risoluzione n. 2/2021) |
ANCHE I PIGNORAMENTI EFFETTUATI DAGLI ENTI LOCALI |
Tale effetto di sospensione non vale solo per Agenzia delle Entrate Riscossione, ma anche per i Riscossori che agiscono per Comuni, Regioni, provincie ed altri enti locali (quelli previsti dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997). |
OGGETTO DI TALI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI |
Sono sospesi solo i pignoramenti presso terzi con oggetto: stipendi (o altri salari derivanti da rapporto di lavoro), pensioni, TFR (nonché TFM), altre indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro (anche del licenziamento) |
ALTRI EFFETTI |
Il nuovo art. 152 del D.L. n. 34/2020, precisa che gli obblighi sospesi sono solo quelli dell’accantonamento delle somme. L’art. 4 del D.L. n. 41/2021 precisa che restano liberi gli atti (anche esecutivi) posti in essere dal Riscossore dal 01 marzo al 23 marzo 2021. Sempre l’art. 4 del D.L. n. 41/2021 allarga l’effetto temporale della sospensione delle verifiche fiscali previste dall’art. 153, co. 1, D.L n. 34/2020 (decreto Rilancio). Quindi non vi sarà più l’obbligo di un preventivo controllo presso il ruolo dell’Agenzia delle Entrate prima che una pubblica amministrazione paghi un privato per la prestazione resa. |