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Sezioni Unite: basta il deposito dell’avviso di ricevimento o serve la ricevuta?

Le Sezioni Unite dovranno decidere se basta il deposito dell’avviso di ricevimento oppure serve il deposito della ricevuta per l’ammissibilità dell’appello, spedito tramite posta.

Precisamente, con Ordinanze n. 18000 e n. 18001 del 14 luglio 2016, le Sezioni Unite dovranno decidere se, in ottemperanza all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 (per la proposizione del ricorso) ed all’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (per la proposizione dell’appello che richiama l’art. 22), è necessario depositare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del ricorso/appello, esclusivamente la copia della ricevuta della raccomandata (contenente il ricorso/appello) oppure è sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata (contenente il ricorso/appello).

Il primo orientamento (si veda Cass. n. 20262/2014; Cass. 14246/2007; Cass. 7373/2011; Cass. n. 8664/2011; Cass. n. 20787/2013; CTR Lombardia Sez. Brescia n. 254/65/2014 e CTR Calabria n. 1660/04/2014) attua una interpretazione rigida dell’art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 (richiamato anche dall’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992) e considera essenziale ed esclusivo il deposito della prova della ricevuta della raccomandata, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica. Tale prova di spedizione non è sostituibile dal deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Solo con la ricevuta è possibile per il Giudice Tributario controllare la tempestività del ricorso o dell’appello, considerando che l’art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992 precisa che “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione”.

Per un secondo orientamento (si veda Cass. 12185/2008; Cass. n. 9173/2011; Cass. n. 18373/2012; Cass. n. 12027/2014) per ottemperare la norma dell’art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 (richiamato anche dall’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992) è sufficiente, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica, il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata, quindi non esclusivamente la prova della ricevuta della raccomandata. Tale orientamento si basa sull’affermarsi del principio di scissione degli effetti della notificazione (Corte Cost. n.477/2002 e Corte Cost. 28/2004): la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario oppure alle poste.

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