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La Cartella notificata via PEC è illegittima

La Cartella di pagamento notificata via PEC è illegittima per ulteriore pronuncia di un Giudice Tributario.
Dopo la CTP di Lecce n. 611/2016, CTP Ord. Napoli n. 1817/2016 (e CTP Avellino n. 556/2014 e Cass. n. 20072/2015), anche la CTP di Latina, con la sentenza n. 9920 del 1 luglio 2016, ha confermato che la PEC è illegittima se eseguita da Equitalia.
La Sentenza di Latina è altresì interessante per diversi punti.
- Gli elementi necessari perché non vi sia una PEC illegittima
- la stampa dell’atto notificato con la relata;
- il certificato della firma digitale del notificante;
- il certificato di firma del gestore di PEC;
- le informazioni richieste dall’art. 18 D.M. 21 febbraio 2011 n, 44 per il corpo dei messaggi;
- le ricevute della PEC.
- Tipologia di messaggio inviato con PEC
- Il messaggio accluso nella PEC non è l’originale dell’atto;
- nel messaggio vi è solamente una copia in PDF, senza attestazione di conformità (è una copia informale dell’atto);
- l’attestazione di conformità del messaggio, allegato alla PEC, non può essere apposta da dirigenti e funzionari di Equitalia (essi non sono Pubblici Ufficiali). E’ quindi una “pseudo” raccomandata “non sottoscritta” e senza data certa.
- Diritto del contribuente
- Il cittadino ha diritto, costituzionalmente, ad avere una “piena e legittima conoscenza di ogni atto che riporti una pretesa tributaria” (deve essere certo che l’atto notificatogli sia quello originale o autenticamente conforme a quello originale).
- Inoltre
- “Va ancora precisato che qualora sulla cartella di pagamento non sia riportato l’indirizzo della sede legale della società o della residenza del contribuente, la spedizione via pec non può essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento”.