Avvisi di accertamento e di addebitoDecadenza ed illegittimità

Raddoppio termini, il giudice deve poter valutare i presupposti della denuncia

La CTR di Venezia, sezione 19, n. 877 del 19 maggio 2015 ha confermato un principio oramai consolidato in giurisprudenza.

Precisamente, è illegittimo l’utilizzo del raddoppio dei termini di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate laddove non sia in grado di produrre prove che possano consentire al Giudice Tributario di verificare la sussistenza del reato e dei presupposti dell’obbligo di denuncia.

In altri termini, il Giudice Tributario deve impedire che il raddoppio dei termini sia utilizzato in maniera distorta dall’Amministrazione Finanziaria mediante l’invio al pubblico ministero di notizie di reato manifestamente infondate al solo fine di beneficiare del più ampio termine (si veda anche CTR Veneto n. 561/30/15, Cass. n. 9974 del 15 maggio 2015 e Cost. n. 247/2011).

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