Fideiussione

Fideiussione Nulla, per la clausola che addossa i pagamenti ai fideiussori

Sono nulli i patti che escludono le limitazioni dell'art. 1957 c.c.

Il Tribunale di Milano (Tribunale delle Imprese, Sentenza n. 2637 del 28 aprile 2020) ha ribadito la nullità delle clausole stipulate in un contratto bancario, se prevedono la rinuncia del termini di cui all’art. 1957 c.c.. La Banca non può inserire nei contratti clausole che le permettano di aggredire i fideiussori, prima del debitore principale.

*****

La norma in questione

Art. 1957c.c. (Scadenza dell’obbligazione principale)

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

*****

La fattispecie

Una banca notificava un Decreto Ingiuntivo per €194.402,09 ai fideiussori di una società (debitrice principale), ora fallita. L’oggetto del Decreto Ingiuntivo era uno scoperto di conto corrente e rapporti di affidamento, tutti garantiti dai fideiussori.

Quest’ultimi impugnavano, avanti al Tribunale delle Imprese competente, tale Decreto Ingiuntivo eccependo, in particolare, l’utilizzo di 3 clausole già dichiarate nulle dalla Banca d’Italia e dall’anti-trust per violazione delle regole anticoncorrenziali (per approfondire si veda la News del 30/09/2020).

Inoltre, eccepivano che in tale contratto bancario vi era prevista una clausola che andava oltre i limiti previsti dall’art. 1957 c.c. in riferimento ai fideiussori.

In buona sostanza, per la banca non vi erano più i limiti previsti dalla legge verso i fideiussori:

  • Prima deve essere iniziata l’azione contro il debitore principale;
  • dopo tale azione mossa contro il debitore principale la banca ha 6 mesi di tempo per aggredire i fideiussori.

Qui analizziamo, brevemente, le clausole bancarie che escludono i limiti dell’art. 1957 c.c. (per le altre clausole dichiarate nulle, si rimanda alla News del 30/09/2020).

*****

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Milano, nel seguire quella giurisprudenza che fa rilevare le clausole nulle (perché in violazione di norme imperative), ha statuito che le banche non possono far sottoscrivere contratti, con fideiussori, dove vi è previsto che non si applichino i limiti dell’art. 1957 c.c. posti a tutela dei terzi che concedono garanzia.

Sul punto, il Tribunale, nell’accogliere le ragioni dei fideiussori, ha statuito:

  • Anche in relazione ad esse si riscontra una sostanziale omogeneità delle clausole sub 2, 69 che prevedono la rinuncia alla eccezione del 1957 e prevedono la ultrattività della fidejussione con le clausole fatte oggetto dell’istruttoria e dei provvedimenti della Banca d’Italia; né tale omogeneità è contestata dalla parte convenuta”;
  • “Trattandosi di nullità parziale l’impegno fidejussorio che gli odierni opponenti hanno assunto deve essere ricondotto allo schema legale della fidejussione; in particolare espunta la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. prevista nella clausola censurata, la regolazione della estensione temporale della fidejussione rimane regolata dal disposto di cui all’art. 1957 c.c. secondo cui il fidejussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale “purché il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore principale e le abbia con diligenza continuate”;
  • Nel caso di specie gli opponenti, richiamando il disposto di cui all’art. 1957 c.c., hanno evidenziato che la banca era decaduta dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori posto che la banca aveva comunicato la risoluzione del rapporto bancario in data 18.11.2014 e che il conto corrente era stato girato a sofferenza il 24.12.2014” (Tribunale n. 2637/2020)
Back to top button