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No sospensione COVID per le cartelle

No sospensione COVID per le cartelle

Per la Corte di Giustizia Tributaria di II° della Lombardia si applica solo la decadenza ordinaria per la notifica delle cartelle (CGT della Lombardia n. 985/2024).

Quindi NON si applica la sospensione dei termini, previste dalle norme eccezionali del periodo COVID, per tutte le cartelle.

In buona sostanza, ad una società nostra assistita tale Corte Tributaria ha statuito che la sospensione prevista dalle norme del periodo d’emergenza (art. 67 e 69 D.L. n. 18/2020 ed art. 157 D.L. n. 34/2020) non può essere applicata per tutte le cartelle i cui termine di notifica comprendono tali anni d’emergenza (2020).

Essendo una normativa emergenziale, quella emessa per il periodo di pandemia, non può essere estesa oltre tali limiti temporali.

In altri termini, se il termine ultimo per la notifica della cartella scade tra il 2020 allora è logico applicare tale norma emergenziale, ma se tale scadenza è oltre l’anno 2020 è illegittimo applicare tale sospensione, visto che si tratta di norme eccezionali e speciali (tale pronuncia si alinea alla Corte di Giustizia Tributaria I° di Latina n. 974 del 25/10/2023).

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FATTISPECIE

Una Società di persone, nostra assistita, impugnava una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2015 e notificata il 02 giugno 2022. La cartella derivava da controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973, per tributari IRAP e IVA.

Tra i vari motivi d’impugnazione, si eccepiva l’intervenuta decadenza della notifica della cartella per essere stata notificata oltre il termine ex art. 25 DPR n. 602/1973 (“31 dicembre del terzo anno” dalla presentazione della dichiarazione).

Si costituiva in giudizio il Riscossore eccependo, in riferimento alla decadenza della notifica della cartella, l’applicazione della sospensione ex normativa speciale COVIS, in particolare il D.L. n. 18/2020.

 La sentenza di primo Grado accoglieva totalmente le ragioni della società contribuente annullando la cartella, ma compensando le spese.

Veniva, quindi, formulato appello principale sulle spese da parte della Società da noi assistita e poi il Riscossore formulava appello incidentale, per riformare la sentenza di primo Grado.

Nel corso del secondo Grado il Riscossore versava in giudizio documentazione dalla quale risultava che la Società nostra cliente aveva inviato, nel 2018, dichiarazione dei redditi integrativa, quindi, secondo il Riscossore, si applicherebbe la sospensione ex art, 157 D.L. n. 34/2020. Aumentando, pertanto, il termine ordinario per la notifica della cartella di ulteriori 14 mesi.

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LA DECISONE DELLA CORTE

Comes sopra anticipato, la Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia non ha considerato applicabile la normativa speciale del periodo COVID, anche considerando che la dichiarazione integrativa era stata inviata nel 2018. Dal 2018 la scadenza per la notifica della cartella era il 31/12/2021.

Per la Corte la normativa COVID essendo eccezionale e speciale va applicata solo per le cartelle il cui termine per la notifica andava a scadere nell’anno 2020:

“La doglianza dell’Ufficio è infondata. In caso di accertamento ex art. 36 bis DPR n.600/73, dopo l’intervento delle modiche operate dalla legge di conversione n.106/2005 all’art. 25, comma 1, del DPR 602/73, la notifica delle cartelle di pagamento deve essere effettuata – a pena di decadenza – entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, non potendosi invocare – con riferimento alla fattispecie de qua – proroghe determinate dalla normativa eccezionale per l’emergenza sanitaria. Si deve, quindi, confermare nel merito le conclusioni dei giudici di primo grado. Alla luce di quanto esposto, in applicazione del principio di soccombenza, si condanna l’Ufficio alla refusione delle spese di primo grado e del presente, liquidate come da dispositivo” (CGT della Lombardia n. 985/2024)

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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