Legge di Stabilità e Decreti Fiscali

Servizi digitali e web tax. Le novità della Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato la Web Tax

La Legge di Bilancio 2025 dispone all’art. 1, commi 21-29, in materia di imposta sui servizi digitali (c.d. web tax) già disciplinata dall’art. 1, comma 35 e ss., Legge n. 145/2018 (si veda Provv. Agenzia delle Entrate n. 13185/2021 e nella circolare Agenzia delle Entrate n. 3/2021).

Subito si precisa, però, che molte delle norme della Legge n. 145/2018(come modificate dalla Legge di Bilancio 2025), saranno abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2026, come previsto dall’art. 99, co. 1, Lett. g) e art. 100 del Testo Unico allegato al D.Lgs. n. 174/2024. Quindi varranno solo per l’anno 2025.

***

Gli argomenti trattatati

  1. La problematica della territorialità per la Web Tax
  2. Individuazione del “soggetto passivo d’imposta”
  3. Le plusvalenze (3.1 la franchigia; 3.2 la base imponibile)

***

1. PREMESSA e LA PROBLEMATICA DELLA TERRITORIALITA’

L’imposta sui servizi digitali (Web Tax) è disciplinata da:

Art. 1 co. 35 e ss, Legge n. 145/2018;

Art. 99 e art. 100 D.Lgs. n. 174/2024(abrogazioni e loro entrata in vigore);

Art. 1 co. 21-29, della Legge di Bilancio per il 2025(legge del 30 dicembre 2024, n. 207).

L’imposta sui servizi digitali (Web Tax), ex art. 1, co. 41, Legge n. 145/2018 grava nella misura del 3% sull’ammontare dei ricavi tassabili delle grandi imprese del Web. Sono tassabili i ricavi che rispondo a precise condizioni. La prima è legata alla “localizzazione” in Italia di tali servizi o beni digitali (requisito Soggettivo). Quindi l’imposta è dovuta per quei soggetti (privati o imprese), che si considerano localizzati in Italia: principio di territorialità. Il Problema dei servizi digitali è appunto il principio di territorialità. E’ difficile da inquadrarli. E’ un settore molto labile. Si cerca, quindi, di comprendere tale principio della territorialità. La modalità di applicazione delle norme italiane a soggetti (colossi) web, che spaziano per tutto il globo. Si cerca di trovare elementi per “ancorandosi” su caratteristiche di tali attività. Ad esempio, dove si trova il server, oppure il sistema digitale di scrittura (come e dove è scritta la chiave digitale). Ci sono però accordi internazionali (Paesi OCSE).

***

2. INDIVIDUAZIONE DEL “SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA”

Considerando l’incertezza del presupposto della territorialità (requisito Soggettivo), il legislatore, con la Legge di Bilancio 2025, art. 1, co. 21, ha, poi, semplificato gli elementi del requisito Oggettivo.

Sono stati modificati i requisiti di applicazione della web tax dell’art. 1, 36 Legge n. 145/2018:

 Art. 1, co. 36 Legge n. 145/2018, prima della Legge di Bilancio 2025  Art. 1, co. 36 Legge n. 145/2018, dopo della Legge di Bilancio 2025
Per l’applicazione della web tax i “soggetti passivi dell’imposta” dovevano realizzano, nel corso dell’anno precedente, congiuntamente:

1) un ammontare complessivo di ricavi (ovunque prodotti) almeno pari a 750 milioni di euro;

2) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro.

 

 Per l’applicazione della web tax i “soggetti passivi dell’imposta” devono realizzare, nel corso dell’anno precedente:

1) servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato (qui si ritorna il problema della territorialità). I servizi dell’art. 37 sono sotto riportati.

2) un ammontare complessivo di ricavi (ovunque prodotti) almeno pari a 750 milioni di euro

(come sopra anticipato tale norma sarà abrogata dal 01/01/2026)

Per l’art. 1, co. 37, Legge n. 145/2018 (riformata dalla Legge di Bilancio 2025), considera servizi “digitali”:

  1. a)  veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  2. b)  messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  3. c)  trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

QUINDI, per l’applicazione della web tax vi sono due presupposti (oggettivi):

  1. il requisito relativo alla dimensionale dei ricavi complessivi (750 milioni di euro);
  2. i servizi digitali dell’art. 1, co. 37 (si precisa che l’art. 37bis legge n. 145/2018 indica alcuni servizi digitali esclusi).

***

3. LE PLUSVALENZE

Sulle plusvalenze, derivanti da cessioni di cripto-attività, si applica l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 33%, ma a partire dal 01/01/2026. Quindi per tutto l’anno 2025 si applica l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Si ricorda che la plusvalenza è l’incremento di valore entro un determinato periodo di tempo di determinati beni (immobili, strumentali, aziende e/o di valori mobiliari, come le cripto-attività). Tale arricchimento è oggetto d’imposta.

La Legge di Bilancio 2025conferma, quindi, solo per l’esercizio fiscale 2025, l’applicazione della tassazione al 26% per le plusvalenze e i proventi derivanti dalle operazioni di cripto-attività (La normativa precedentemente in vigore dell’imposta sostitutiva applicabile alle cripto-attività prevedeva l’applicazione dell’aliquota del 12,5%).

3.1 ELIMINAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI €2.000.00

Viene, però, eliminata la soglia (franchigia) di esenzione fino a 000 euro (modificato l’art. 26, co. 1 let. c-sexies e art. 68, co. 9 bis del TUIR).

Non prevedendosi con norma la decorrenza specifica per l’eliminazione della franchigia di €2.000,00, questa novità entri vigore dalle plusvalenze su cripto-attività che sono realizzate dall’1.1.2025 (seguendo la decorrenza della Legge di Bilancio 2025), ossia 1 anno prima della nuova aliquota del 33% relativa all’imposta sostitutiva.

Tale eliminazione comporta che qualsiasi transazione, anche di modico valore, può essere oggetto di tassazione. Quindi anche i minorenni che eseguono transazioni di €10,00 €20,00 o di €50,00, devono applicare tale aliquota del 26% sulle plusvalenze. Si ricorda che la questione diviene rilevante considerando le importanti sanzioni in caso di mancato pagamento dell’imposta.

3.2 FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: IRPEF, PERSONO FISICHE

L‘art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR prevedeva l’imponibilità, come redditi diversi, delle plusvalenze realizzate mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività (si ricorda che la soglia di non imponibilità di €2.000,00 estata eliminata per effetto del comma 24, art. 1, Legge di Bilancio 2025). Quindi per le Persone Fisiche (imposta IRPEF)

Si ricorda che secondo la circolare Agenzia delle Entrate 27.10.2023, n. 30 (par. 3.1):

– lo scambio tra valute virtuali è esente come lo scambio tra NFT (gli NFT sono particolare tipologia di crypto-asset presente su varie piattaforme Blockchain, caratterizzata da una firma digitale che la rende unica)

– mentre risulta tassato l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o servizio, l’utilizzo di una valuta virtuale per l’acquisto di un NFT e la conversione di una valuta virtuale in euro o in altre valute FIAT (cioè, una moneta fiduciaria a corso legale, che un governo, appoggiato da una banca centrale, sceglie come moneta ufficiale per lo stato, ad esempio il dollaro, euro, sterlina, eccetera).

In caso di scambio tra cripto-attività aventi medesima funzionalità economica, il valore di acquisto da attribuire alla cripto-attività acquisita per effetto dello scambio corrisponde al valore di carico in euro della cripto-attività ceduta in permuta.

 

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

 

Articoli Correlati

Back to top button
⚖️

Stai per pagare un debito già prescritto?

Migliaia di cartelle esattoriali sono impugnabili o addirittura prescritte, ma chi le riceve spesso paga senza saperlo. Verifica gratis in 30 secondi i tuoi termini.

Verifica ora gratis →
100% gratuito · Nessun dato richiesto · Risultato immediato
⏳

Il tuo accertamento è arrivato in tempo?

L'Agenzia delle Entrate ha termini precisi per notificare un avviso di accertamento. Se li supera, l'atto è decaduto e si può impugnare. Verifica gratis in pochi secondi.

Verifica la decadenza →
100% gratuito · Nessun dato richiesto · Risultato immediato