E’ reato vendere case a ridosso di una cartella di pagamento
E' meno rilevante la presenza del dolo specifico

La vendita (anche se reale) di un immobile a ridosso del ricevimento di una cartella di pagamento, può integrare il reato di sottrazione fraudolenta a danno del Fisco (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000). Questo è il principio affermato dalla Cassazione Penale con la Sentenza n. 40442 del 12 settembre 2018.
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La fattispecie
Un contribuente vendeva, a titolo oneroso, immobili di sua proprietĂ ad un determinato soggetto, in un momento prossimo al ricevimento di una cartella di pagamento.
Il Tribunale penale condannava l’imputato alla pena di 1 anno di reclusione per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’art. 11 D.Lg.s n. 74/2000.
La Corte d’Appello confermava la sentenza del Tribunale evidenziando l’importanza della condotta che ha messo in pericolo il buon esito dell’azione di recupero fiscale, a “discapito” del dolo specifico richiesto dall’articolo 11 (specifica consapevolezza eludere il suo patrimonio a danno del recupero delle imposte o per ritardarle).
Il condannato ricorreva in Cassazione.
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La decisione della Cassazione
La Suprema Corte confermava la decisione della Corte d’Appello e precisava che la vendita di beni immobili da parte del contribuente, avvenuta a ridosso dell’ennesima cartella di pagamento, è sufficientemente idonea a far presumere:
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il compimento di una condotta commissiva, consistente nell’eseguire atti simulati di alienazione o nel realizzare altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere del tutto o in parte inefficace l’azione di riscossione coattiva.
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Data la premessa del precedente punto, risulta certa la pericolositĂ della condotta che è di per sĂ© condizione inevitabile e sufficiente per la realizzazione della fattispecie del reato previsto e punito dall’art. 11 D.Lgs. n. 74/2000. Precisamente, tale reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo, che non necessitĂ della verificazione del danno: basta che vi sia il possibile danno al recupero delle imposte, anche se poi il danno non si concretizza.
Tuttavia, per tali reati di pericolo (dove il reato vi è nel pericolo di non poter garantire le imposte), l’elemento soggettivo (dolo specifico) è meno considerato. Ciò che rileva al fine del pericolo, si ripete, è il venir meno della generale garanzia data dai beni dell’obbligato alla soddisfazione del credito erariale, che viene messo a rischio dal depauperamento patrimoniale.