Nuovo Decreto Legge: sanzioni amministrative in luogo di quelle penali
Prevista anche chiusura provvisoria dei locali

Il Governo sta finendo di elaborare l’ennesimo Decreto Legge (clicca qui per scaricarlo) per inasprire le pene per chi non rispetta i divieti alla circolazione.
Subito si precisa che tale provvedimento non abroga i precedenti atti del Governo (ad eccezione del D.L. n. 6/2020 e dell’art. 35, comma 2, del D.L. n. 9/2020), per di più applicare le sanzioni amministrative in luogo di quelle penali di cui all’art. 650 c.p.
Analizziamo gli articoli del nuovo provvedimento del Governo:
Articoli |
SPIEGAZIONE |
Art. 1 |
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19. In tale articolo è indicato che il termine massimo per l’attuazione di tali misure urgenti è il 31 luglio 2020. Questo, però, NON vuol dire che i limiti alla circolazione aggi in atto siano applicabili fino al 31 luglio 2020 |
Art. 2 |
Attuazione delle misure di contenimento. |
Art. 3 |
Misure urgenti di carattere regionale e infraregionale |
Art. 4 |
Sanzioni e controlli. Con tale articolo il Governo applica la sanzione amministrativa (da €500 ad €4000) in caso di violazione delle norme di divieto sulla circolazione. Inoltre, a far data dall’entrata in vigore di tale provvedimento, tale sanzione amministrativa sostituirà quella penale prevista dall’art. 650 c.p. E’ prevista anche la chiusura provvisoria, da 5 giorni a 30 giorni, per i locali che non rispettano le disposizioni chi chiusura e della distanza infrapersonale |
Art. 5 |
Disposizioni finali. E’ abrogato il D.L. n. 6/2020 ed l’art. 35, comma 2, del D.L. n. 9/2020. Tale Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |