Notifica PEC

Notifica PEC si può effettuare fino alle 24:00

Si deve approfittare delle novità telematiche. Quindi la PEC non ha limiti come la Posta

La Cassazione, con l’ordinanza n. 22136 del 10 ottobre 2020, ha confermato, basandosi sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019, la possibilità di effettuare la notifica di atti processuali con PEC, fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno disponibile (si veda anche il VADEMECUM informatico) .

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La fattispecie

La Corte d’Appello ha rigettato l’appello di una Società s.n.c. proposto nei confronti della sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione della stessa Società, a suo tempo proposta avverso il decreto ingiuntivo di una Banca. La corte, in particolare, ha condiviso il giudizio del tribunale secondo il quale l’opposizione, in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, si era perfezionata, a norma degli artt. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012 e 147 c.p.c., alle ore 7 del giorno successivo, vale a dire il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, ed era, quindi, tardiva e, come tale, inammissibile. La Società s.n.c., con ricorso in Cassazione, hanno chiesto, per un motivo, la riforma della sentenza della Corte d’Appello.

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Le norme in questione

Art. 147 c.p.c.: “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21” (si veda la News del 11 aprile 2019 per conoscere le ragioni di tale orari).

Art. 16 quater, comma 3, D.L. n. 179/2012: La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.

Art. 16 septies, comma 3, D.L. n. 179/2012:1. La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

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La decisione della Cassazione

Per la Cassazione si deve distinguere in base alle modalità di notifica dell’atto processuale. Se si tratta di notifica “cartacea” si deve rispettare i limite orari stabiliti dall’art. 147 c.p.c.. Invece, se la notifica è eseguita con modalità telematiche (PEC), si può approfittare di tali agevolazioni tecnologiche e, pertanto, la notifica può essere eseguita fino alle per 24:00 dell’ultimo giorno utile.

Precisamente:

In effetti, la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24, è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell’art. 16 septies, tramite il rinvio all’art. 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica.

(…)

Nei confronti del mittente, al contrario, il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa

(…)

Inoltre, la restrizione delle potenzialità (accettazione e consegna sino alla mezzanotte) che caratterizzano e diversificano il sistema tecnologico telematico rispetto al sistema tradizionale di notificazione legato “all’apertura degli uffici” è intrinsecamente irrazionale, venendo a recidere l’affidamento che lo stesso legislatore ha ingenerato nel notificante immettendo il sistema telematico nel circuito del processo” (Cass. n. 22136/2020).

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