Il D.L. n. 3/2021 porta novità su dilazione e Rottamazioni.
Il pagamento della prima rata della dilazione interrompe il pignoramento

Il D.L. n. 3/2021 (si veda anche il Decreto Ristori IV) ha deferito i pagamenti sospesi e le notifiche delle cartelle al 31/01/2021 (per maggiori info CLICCA QUI). Tale proroga però ha portato novità anche per le dilazioni, cosiddette, agevolate e per la Rottamazione, nonché per il Saldo e Stralcio.
Qui indichiamo due utili tabelle su tali novità ed i nuovi modelli di dilazione di Agenzia delle Entrate Riscossione
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FAQ Riscossore sul D.L. n. 3/2021
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NUOVA DILAZIONI “AGEVOLATA” (art. 7 D.L. n. 157/2020 e art. 1 D.L. n. 3/2021)
Di che dilazione si tratta? | L’art. 7 del D.L. n. 157/2020 ha modificato la dilazione che si può chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per le pretese (tributarie, contributive e per la violazione del codice della Strada), iscritte a ruolo.
Tale dilazione è prevista dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. |
Sospesi i termini di prescrizione e di decadenza | L’art. 7, comma 1, let. a), del D.L. n. 157/2020 ha sostituito la lettera a) dell’art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, che ora prevede:
a) Dalla presentazione dell’istanza per la dilazione, fino al rigetto o alla decadenza (per mancato pagamento delle rate), il termine della prescrizione e della decadenza rimarrà sospeso. |
Blocco per nuovi fermi e nuove ipoteche | L’art. 7, comma 1, let a) del D.L. n. 157/2020, ha sostituito la lettera b) dell’art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, che ora prevede:
b) Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche, eccezione per quelli già iscritti alla data della presentazione dell’istanza di dilazione. |
Blocco per nuove procedure esecutive | L’art. 7, comma 1, let. a), del D.L. n. 157/2020 ha sostituito la lettera c) dell’art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, che ora prevede:
c) Non possono essere avviate nuove procedure esecutive, dopo l’invio dell’istanza di dilazione. |
Estinzione del pignoramento con il pagamento della prima rata | L’art. 7, comma 1, let. b), del D.L. n. 157/2020 ha inserito dopo l’art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, anche:
– Comma 1-quater 2, che prevede l’estinzione delle procedure esecutive attive prima dell’invio dell’istanza di dilazione avviata, con il semplice pagamento della prima rata della rateazione concessa. |
Dilazioni senza ISEE per importi fino ad €100.000 | L’art. 7, comma 3, del D.L. n. 157/2020 ha cambiato l’art.19 comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 602/1973 ed ha aumenta il limite delle richieste di dilazione senza ISEE:
– Si può richiedere la dilazione a 72 rate per importi fino ad €100.000 (prima era fino ad €60.000) senza bisogno di allegare l’Isee. |
Si conferma la decadenza dalla dilazione con il mancato pagamento di 10 rate | L’art. 7, comma a, del D.L. n. 157/2020 conferma che la nuova dilazione (la cosiddetta dilazione “agevolata) decadrà con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (originariamente erano 5 le rate). Si veda anche la News del 20/8/2020. |
IMPORTANTE: La nuova dilazione può essere chiesta anche se il contribuente è decaduto da precedenti dilazioni | L’art. 7, comma 5, del D.L. n. 157/2020 introduce una importante novità:
– Se prima del 8 marzo 2020 il contribuente era già decaduto da precedenti dilazioni con il Riscossore, lo stesso cittadino potrà richiedere una nuova dilazione senza prima pagare l’intero importo delle dilazioni già decadute (prima del 8 marzo 2020). Si veda anche il Decreto Cura Italia. Le novità del D.L. n. 3/2020 sono anche in riferimento alla Nuova dilazione “agevolata”, precisamente:
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Si possono dilazionare anche le cartelle già oggetto di Rottamazioni non saldate |
L’art. 7, comma 6, del D.L. n. 157/2020 ha introdotto una novità tra Rottamazione III (Saldo e Stralcio) e dilazioni già da noi indicata nella News del 20 agosto 2020 (che interpretava il Decreto Rilancio). Precisamente: – È possibile inserire nella nuova dilazione “agevolata” le cartelle già fatte oggetto delle precedenti Definizioni Agevolate (Rottamazione III e del Saldo e Stralcio) decadute al 31/12/2019. |
Termine di efficacia di tale “Nuova” dilazione |
Il termine di tale nuova dilazione è dal 30 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021. Tale scadenza non è stata modificata dal D.L. n. 3/2021 |
RATE ROTTAMAZIONE III e SALDO E STRALCIO (art. 4 D.L. n. 157/2020 e art. 1 D.L. n. 3/2021)
Proroga al 01 marzo 2020 |
L’art. 4 del D.L. n. 157/2020 ha spostato la scadenza per il pagamento della rate della Rottamazione III e del Saldo e Stralcio, di tutto il 2020, al 01 marzo 2020 (l’art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020 prima era il 10/12/2020). Pertanto, non saranno applicati sanzioni ed interessi, ma non si applicherà neppure il termine di tolleranza dei 5 giorni (si veda anche il Vademecum Fiscale del decreto Rilancio). Tale scadenza non è stata modificata dal D.L. n. 3/2021 |
Nessun ritardi di 5 giorni per il pagamento |
Sia Il D.L. n. 157/2020 che il D.L. n. 3/2021 non prevedono il pagamento oltre il 01/03/2021. Pertanto le rate della Rottamazione III o del Saldo e Stralcio devono essere corrisposte entro e non oltre il 01/03/2021 |
Rottamazione e Saldo e Stralcio scaduti prima del 31/12/2019 |
Il D.L. n. 157/2020 (non modificato dal D.L. n. 3/2021) ha previsto la possibilità di chiedere la dilazione “agevolata” (ex art. 16 D.p.r n. 602/1973) dei debiti oggetto della Rottamazione III o del Saldo e Stralcio se decadute entro il 31/12/2019. |
Come pago le rate dopo il 01 marzo 2021? |
Per effettuare il pagamento delle rate della Rottamazione III o del Saldo e Stralcio si possono usare i bollettini già inviati con la “Comunicazione delle somme dovute”. Non vi sono problemi se il pagamento verrà effettuato in date differenti da quelle ivi indicate |
Ecco tutti i NUOVI modelli del Riscossore: