Falsi dirigenti

Falsi dirigenti: cassazione, l’eccezione deve essere sollevata dal contribuente fin dal ricorso introduttivo

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18448, del 18 settembre 2015, ha affermato che le nullità degli atti tributari non possono essere rilevate d’ufficio dal Giudice, ma vi deve essere specifica eccezione sollevata dal contribuente fin dal ricorso introduttivo.

Ebbene, tra i motivi di nullità di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate vi è proprio il difetto di sottoscrizione, perché effettuata da un soggetto non più dirigente a causa della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 (art. 42 D.P.R. n. 600/1973).

Nel caso relativo alla sentenza qui in argomento era stata impugnata una cartella di pagamento lamentando la nullità di firma dei precedenti avvisi di accertamento.

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