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Pignoramento del Riscossore ANNULLATO se la lista delle cartelle per cui si procede non è “pinzata” all’atto

Il pignoramento art. 72 bis deve aver indicato l'elenco delle cartelle per cui si procede

La Cassazione, con la sentenza n. 26519 del 9 novembre 2017, da’ delle importanti precisazioni sulla natura del pignoramento speciale, ex art. 72bis D.p.r. n. 602/1973, di Equitalia e sulla qualifica del funzionario della riscossione che lo forma.

Precisamente, il Tribunale di Taranto accoglieva l’opposizione del contribuente all’atto di pignoramento ex art. 72 bis D.p.r. n. 602/1973, perché a tale pignoramento non vi era indicata la lista delle cartelle (crediti) per cui l’esecuzione era stata eseguita. Inoltre, a tale pignoramento non vi era neppure prova certa che l’estratto di ruolo (lista di tali crediti) era stato effettivamente e concretamente “pinzato” all’atto di pignoramento e, quindi, con lo stesso notificato al contribuente.

Il Tribunale, in applicazione dell’art. 543, comma 2, n. 1), c.p.c., dichiarava illegittimo il pignoramento perché non vi era indicato il credito per cui si procedeva.

Equitalia Sud formulava direttamente ricorso in Cassazione lamentando:

– violazione dell’art. 72bis D.p.r. n. 602/1973,

– la circostanza che le dichiarazioni del funzionario che ha redatto il pignoramento sono paragonabili a quelle del pubblico ufficiale e quindi fanno piena prova fino a querela di falso.

Orbene, tali doglianze sono state tutte rigettate dalla Suprema Corte. Per la Cassazione l’atto di Pignoramento del Riscossore (ex art. 72bis) ha solo natura esecutiva (è un atto processuale di parte), e non natura di atto pubblico ex artt. 2699 e 2700 c.c..

Inoltre, la in tale sentenza viene fatto un preciso distinguo sulle competenze e qualifiche dell’ufficiale della riscossine che esegue le attività di pignoramento.

Riferendosi all’art. 49, comma 3, del D.p.r. n. 602/1973 (“le funzioni demandante agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione”) la Suprema Corte statuisce:

  • Hanno fede pubblica le attività poste in essere dall’ufficiale della riscossione solo se sarebbero state esercitate da un pubblico ufficiale, quindi quelle dell’ufficiale giudiziario (semplicemente la notifica);
  • NON hanno fede pubblica, invece, le attività poste in essere dall’ufficiale della riscossione che NON sono esercitate da un pubblico ufficiale, quindi mere attività esecutive.

Quindi le dichiarazioni contenute nell’atto di pignoramento, non essendo attività del pubblico ufficiale, non sono coperte da fede pubblica. La loro allegazione dovrà essere quindi provata in modo certo dal riscossore.

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