Precedente Contraddittorio

Contraddittorio preventivo, atti esclusi. E per i Comuni atti dal 30 aprile 2024

Contraddittorio preventivo, atti esclusi

Come indicato in una nostra precedente News del 02 novembre 2023, il legislatore ha introdotto nello Statuto del Contribuente l’obbligo del contraddittorio preventivo per gli atti del Fisco.

E’ previsto, in caso di mancata attivazione di tale contraddittorio preventivo, l’annullabilità di tale atto.

Al comma 2 però erano previste delle macro categorie che erano escluse da tale obbligatorio contraddittorio preventivo: atti autonomi, sostanzialmente autonomi, di pronta liquidazione e di controllo formale.

Art. 6 bis, co. 1 e 2. Legge n. 212/2000:

“1.    Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2.    Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

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Non era chiaro quali atti rientrassero in tali macro categorie

Il Ministero dell’Economia e Finanza (MEF), quindi, il 24 aprile 2024 ha emesso un decreto che spiega quali atti rientrano in tali macro categorie.

Qui cerchiamo di individuare quali atti rientrano nelle eccezioni previste dall’art 6bis, co.2, Legge n. 212/2000.

Scarica qui il decreto del MEF:

Subito, però, si precisa che tale specificazione del MEF fa svanire tutte le speranze di tale contraddittorio preventivo.

Sono talmente tanti gli atti che rientrano in tali macro categorie che si finisce per non cambiare nulla e mantenere l’operato del Fisco uguale a prima delle riforma.

 Il disegno del Decreto legislativo della riforma della Riscossione è stato “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato. Quindi rispetta i parametri di spesa dello Stato.

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Secondo l’Istituto della Fondazione ANCI (fondazione dei Comuni Italiani), IFEL, l’art. 7, co. 1, D. L. n. 39/2024 è relativo solamente alle Amministrazioni Finanziaria Statali e non a quelle degli enti locali.

Di conseguenza tale contraddittorio preventivo va applicato per gli atti, emessi da enti locali, a partire dal 30 aprile 2024

Scarica qui la nota IFEL del 3 maggio 2024:

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Riportiamo un veloce schema

Art. 2 ­– ATTI AUTOMATIZZATI E SOSTANZIALMENTE AUTOMATIZZATIRientrano in tale categoria:
1.Preavviso di iscrizione ipotecaria (art. 50, co.2, DPR n. 602/1973);
2.Atto di iscrizione di ipoteca (art. 77 DPR n. 602/1973);
3.Preavviso di fermo e atto di fermo amministrativo (art. 86 DPR n. 602/1973);
4. Accertamenti parziali ex art. 41bis DPR n. 600/1973 (accertamenti unilateralmente dichiarati “da completare” dal Fisco (per maggiori info CLICCA QUI), l’includere tali atti nell’eccezione all’applicazione del contraddittorio preventivo che svuota la novità dell’art. 6 bis dello Statuto)
5.Atti di recupero (art. 38bis DPR n. 600/1973 introdotto dall’art. 1, co. 2 Let b), D. Lgs. del 13 febbraio 2024 n. 13)
6.Atti di accertamento esecutivo secondari (avvisi di intimazione successivi agli atti di accertamento ex art. 29 D.L. n. 78/2010);
7.Atti emessi dopo e a causa della decadenza da dilazioni;
8. Tassa automobilistica (DPR n. 39/1953)
9. Addizionali erariali (art. 23, co. 21, D.L. n. 98/2011)
10. Tasse concessioni Governative (Art. 21 DPR n. 641/1972)
11. Accertamenti catastali (art. 55 RD 1572/1931 e art. 12 Legge n. 679/1969);
12. Avvisi di liquidazione per recupero imposte di registro, ipotecarie e catastali (12 D.L. 70/1988);
13. Avviso di pagamento per accise (D.Lgs. n. 504/1995)
14. Avvisi di pagamento per indebita compensazione dei crediti (D.Lgs. n. 504/1995)
Art. 3 ­– ATTI DI PRONTA LIQUIDAZIONERientrano in tale categoria:
a. Le cartelle di pagamento emesse ex art. 36bis DPR n. 600/1973 e art. 54bis, 54ter e 54 quater DPR n. 6331972 (cartelle che derivano dal controllo del mancato pagamento del F24 per i tributi indicati in dichiarazione)
b. Avvisi di liquidazione dell’imposta e delle sanzioni per imposta di registro (DPR n. 131/1986), imposte ipotecarie (D.Lgs. n. 347/1990), imposte sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 346/1990), imposta di bollo (DPR n. 642/1972);
c. Inviti al pagamento del Contributo Unificato con relative sanzioni (art. 248 DPR 115/2002)
Art. 4 ­– ATTI DI CONTROLLO FORMALERientrano in tale categoria le cartelle che derivano da un controllo formale della dichiarazione dei redditi ex art. 36ter DPR n. 600/1973 (sono solitamente quelle formulate dal Centro Operativo di Pescara per le ritenute alla fonte, per la non dichiarazione di canoni di locazione eccetera)  

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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