Accertamenti Bancari

Accertamento sui conti del coniuge. Onere della prova a carico dell’Ufficio

L'A.E. deve provare che il ricorrente ha la disponibilità sul conto altrui, prima di accertarlo

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 32974 del 20 dicembre 2018, ha precisato come si “distribuisce” l’onere della prova tra Agenzia delle Entrate e contribuente in caso di accertamento basato su conti correnti del coniuge.

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La fattispecie oggetto della sentenza

L’Agenzia delle Entrate notificava ad un professionista un avviso di accertamento con il quale, a seguito degli accertamenti bancari effettuati su conti correnti intestati a lui e su conti intestati alla sua moglie, rettificava il reddito del professionista da €60.186 ad €170.963.

Il Lavoratore autonomo impugnava l’avviso di accertamento eccependo che l’Ufficio non aveva onorato il proprio onere probatorio. L’Agenzia non aveva dimostrato l’inerenza e la connessione dei movimenti bancari del conto della moglie, con le operazioni imponibili del professionista. In buona sostanza non vi erano ragioni per credere che le somme nel conto della moglie fossero reddito del ricorrente.

La CTP prima e la CTR poi davano ragione al professionista ed annullavano l’avviso di accertamento.

L’Agenzia, però, ricorreva in Cassazione per la riforma della sentenza della CTR.

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L’Art. 32 comma 1 n. 7 D.p.r. n. 600/1973

L’art. 32, comma 1, n. 7, D.p.r. n. 600/1973 (per l’IVA, in modo similare, anche l’art. 51 D.p.r m. 633/1972), prevede:

  • Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: (…)7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria (…)”.

In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate può chiedere alle Banche ed alle Poste di avere le risultanze bancarie del contribuente accertato. Con il saldo attivo di tale risultanze bancarie l’Ufficio effettuerà una differenza con il reddito indicato nella dichiarazione dei redditi. Se il risultato è attivo so tali importi baserà l’avviso di accertamento e la ripresa fiscale.

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La decisione della Corte

La Corte, con tale Ordinanza n. 32974/2018 (si veda anche Cass. n. 9212/2018; Contro Cass. n. 9845/2018) ha confermato le ragioni del contribuente. Inoltre ha precisato che l’ “utilizzo”, da parte dell’Ufficio, del saldo in conto, può usare attribuito a reddito, anche semplici presunzioni, ma applicando un distinguo:

  • FORMALMENTE TITOLARE. Il ricorrente è formalmente titolare del conto bancario accertato, allora i relativi importi a saldo sono “immediatamente applicabile” al suo reddito.

  • NON FORMALMENTE TITOLARE. Si tratta di conti correnti intestati a terzi (come nel caso della sentenza qui in oggetto il conto era intestato solo alla moglie del contribuente). Pertanto, l’Ufficio, prima di “applicare” i saldi del conto al contribuente accertato, deve obbligatoriamente dare (si dice “a se stesso”), anche con presunzioni qualificate, la prova che sostanzialmente tali conti erano del contribuente accertato. L’Agenzia deve dimostrare che il ricorrente aveva la concreta disponibilità di tali conti, quindi sostanzialmente li poteva usare (come nel caso in cui il marito abbia delega scritta ad operare sul conto della moglie).

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