Rottamazione BisRottamazione TerSaldo e Stralcio con Equitalia

Rientra nella Rottamazione Ter anche chi ha saltato la scadenza del 7 dicembre 2018, SENZA CONDIZIONI

Pubblicata la Legge n. 12 del 13 febbraio 2019

La Camera dei Deputati, con voto di fiducia, ha approvato definitivamente il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, con la Legge n. 12 del 13 febbraio 2019, e con esso importanti novità sia in riferimento alla Rottamazione, sia per il Saldo e Stralcio Isee.

Il testo definitivo, ha avuto dei cambiamenti da quello indicato nella nostra news del 29 gennaio 2019, in relazione al testo approvato dal Senato.

Precisamente, in tale news si dava atto, per i decaditi dalla precedente Rottamazione Bis, che la famosa scadenza al 7 dicembre 2018 (per il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018) era stata spostata al 30 aprile 2019.

Tuttavia, ora, con la definitiva approvazione del testo di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, tale scadenza è venuta meno. Si ripete: non vi è più alcuna scadenza per il pagamento delle rate della precedente rottamazione Bis per poter rientrare nella Rottamazione Ter. Nè quella del 7 dicembre 2018, né quella del 30 aprile 2019.

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Analizziamo il VECCHIO testo dell’art. 3, comma 23, D.L. n. 119/2018 (come convertito dalla Legge n. 136/2019:

  • Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 2 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventuale per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile

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Ora indichiamo le modifiche che il Decreto Semplificazioni ha apportato all’art. 3, comma 23, D.L. n. 119/2018 (come convertito dalla Legge n. 136/2019):

  • a) all’articolo 3, comma 23, le parole da “non possono” fino a: “improcedibili” sono sostituite dalle seguenti: possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga, al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021” (si veda il teso approvato dalla Camera)

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Pertanto il NUOVO testo dell’art. 3, comma 23, D.L. n. 119/2018 (come convertito dalla Legge n. 136/2019 sarà:

  • Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 2 possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga, al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021

Quindi, si ripete, non vi è più alcuna scadenza per rientrare delle rate della Rottamazione Bis, ma subito dal 31 luglio 2019 si potrà pare i debiti in modo dilazionato.

Schematizzando:

FAQ sul rientro dei decaduti dalla Rottamazione Bis

Dopo l’approvazione della conversione del Decreto Semplificazione

Quando scade il termine per poter aderire alla Rottamazione Ter, per i contribuenti che hanno chiesto la precedente Rottamazione Bis ?

NON vi è più alcuna scadenza per il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 per poter aderire alla Rottamazione Ter

Quante e quali sono le scadenze delle successive rate nel rientro nella Rottamazione Ter ?

Le restanti somme della precedente Rottamazione Bis potranno essere corrisposte in 10 rate con scadenza:

31 luglio 2019 (scadenza anche per il pagamento dell’unica rata);

30 novembre 2019;

28 febbraio 2020;

31 maggio 2020;

31 luglio 2020;

30 novembre 2020;

28 febbraio 2021;

31 maggio 2021;

31 luglio 2021;

30 novembre 2021;

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Le altre novità introdotte dalla conversione del Decreto Semplificazione

La conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018) ha apportato altre importanti novità, come sopra anticipato anche sul, cosiddetto, saldo e Stralcio con l’Isee (previsto dall’art. 1, commi 184- 198 della Legge di Stabilità n. 145 del 30 dicembre 2018).

FAQ sul Saldo e Stralcio con Isee

Dopo l’approvazione della conversione del Decreto Semplificazione

Quando sono le rate per la richiesta di Saldo e Stralcio con Isee?

in unica soluzione al 30 novembre 2019.

CON DILAZIONE- Art. 1 comma 190 (invariato):

– il 35% dell’imposta/contributi con scadenza il 30 novembre 2019.
– il 20% dell’imposta/contributi con scadenza il 31 marzo 2021. 

– il 15% dell’imposta/contributi, con scadenza il 31 luglio 2020.;

– il 15% dell’imposta/contributi, con scadenza il 31 marzo 2021;

– il 15% dell’imposta/contributi, con scadenza il 31 luglio 2021.

(si veda anche la News 17 gennaio 2019)

Per coloro che si vedono rigettare la domanda di Saldo e Stralcio Isee, ma convertita automaticamente alla Rottamazione Ter, quante sono le rate?

in unica soluzione al 30 novembre 2019.

CON DILAZIONE in 17 rate: Art. 1 comma 193 (cambiato):

il 30% dell’imposta/contributi al 30 novembre 2019.
il restante 70% scadenze:

  • 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020;

  • 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;

  • 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2022;

  • 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2023.

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