Accertamenti Bancari

Accertamenti bancari: il contribuente deve dare la prova dei versamenti in modo puntuale (analitico)

Non basta dimostrare la corrispondenza della sommatoria dei movimenti

In tema di accertamenti bancari, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 26985 del 22 ottobre 2019, ha confermato che in caso di accertamenti bancari il contribuente deve difendersi in modo analitico. Non ĆØ sufficiente che la sommatoria dei versamenti mensili, effettuati nel conto corrente, corrisponda alle vendite della societĆ  del relativo mese. La difesa deve far corrispondere in modo puntuale ogni singolo versamento nel conto, con ogni singola vendita dell’impresa.

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LA FATTISPECIE OGGETTO DELL’ORDINANZA

Un contribuente subiva un accertamento bancario relativo alla sua attivitĆ  imprenditoriale ed anche sul conto corrente personale. Da indagini bancarie risultavano diversi versamenti nel conto personale, alquanto ā€œsospettiā€.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento e la CTP gli dava ragione. La CTR confermava la decisione del primo grado e precisava che il contribuente aveva ottemperato al proprio onere probatorio, perchĆ© aveva dimostrato che la totalitĆ  delle somme relative alle vendite dell’impresa, riportate nel registro Iva, coincideva con il totale dei versamenti effettuati sul conto corrente personale.

Avverso tale decisione ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo lamentandosi che, in caso di accertamenti bancari, il contribuente NON deve provare che la totalitĆ  dei versamenti nel conto coincida con le vendite dell’impresa, ma l’accertato deve dimostrare la corrispondenza per ogni singola voce (si veda anche News del 12/10/2019).

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LA NORMA DI RIFERIMENTO

Art. 32, comma n. 2, D.p.r. n. 60/1973

ā€œPer l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: (…) 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresƬ posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechĆ© non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbaleā€

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LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

Per la Cassazione, l’Agenzia delle Entrare ha il solo onere di provare (anche con presunzioni) la presenza di somme non giustificate sul conto corrente dell’accertato (limitatamente ai soli versamenti, si veda la News del 21/4/2018 relativa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014).

Conseguenza di tale agire dell’Agenzia delle Entrate ĆØ lo spostamento dell’onere probatorio in capo al contribuente. Quest’ultimo deve poi provare (giustificare) analiticamente (per singolo movimento bancario) che tali somme sono state inserite nel bilancio dell’impresa (quindi giĆ  sottoposte ad imposizione fiscale), oppure che sono esenti.

Precisamente: ā€œtuttavia dal prospetto prodotto dal contribuente e riproposto nel ricorso per la sua autosufficienza, non sussisteva alcuna reale corrispondenza aritmetica e somma ria fra i singoli versamenti e gli incassi del giorno, trattandosi di incassi aggregati per piĆ¹ giornate, si che la dedotta corrispondenza fra le singole somme versate ogni giorno e l’incarico della giornata medesima era meramente congetturale, non essendo stata accertata alcuna corrispondenza analitica fra singolo versamento e causale allegata (ā€¦) in presenza di accertamenti bancari condotti ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973. ĆØ onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbano essere recuperati a tassazione o perchĆ© egli ne ha giĆ  tenuto conto nelle dichiarazioni o perchĆ© non fiscalmente rilevanti in quanto non si riferiscono a d operazioni imponibiliā€ (Cass. n. 26985/2019).

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