Notifica

Anche nella separazione prevale il domicilio fiscale per le notifiche

Vale sempre la residenza per le notifiche

La Suprema Corte, con l’ordinanza del 18 dicembre 2019 n. 33611, ha chiarito la prevalenza del domicilio fiscale, in caso di notifica di atti tributari, sul provvedimento di separazione con la coniuge. Precisamente, è valida la notifica ricevuta presso la residenza (domicilio fiscale) del destinatario, anche se ritirata dalla moglie da cui il marito si era separato con provvedimento giudiziale.

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La fattispecie oggetto delle sentenza

Ad un contribuente venivano notificati diversi avvisi di accertamento presso la propria residenza. Tali atti venivano, però, ritirati dalla moglie dalla quale il destinatario delle notifiche si era già separato con provvedimento giudiziale.

Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento e contestava la nullità/inesistenza della notifica degli stessi, perché, appunto, gli avvisi sono stati consegnati a mani della moglie separata, anche se presso la sua residenza (domicilio fiscale). La CTP e poi la CTR rigettavano le doglianze del contribuente e confermavano la corretta notifica degli avvisi di accertamento. Pertanto, ricorreva in Cassazione il contribuente.

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La decisione della Cassazione

La Cassazione, con tale pronuncia, ha statuito che la notifica al domicilio fiscale (residenza) vale anche se l’atto è stato ritirato da coniuge separato. Non rileva l’attenuazione dei vincoli di matrimonio nell’atto di notifica.

Il domicilio fiscale rimane per tutti i soggetti che hanno comunicato, all’anagrafe di competenza, che lì vi è la propria residenza. Vi deve, quindi, sempre essere una formale comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Precisamente: “(…) la notificazione degli avvisi fiscale indicato dal contribuente, senza che di esso fosse mai stata inviata alcuna comunicazione in rettifica. Presso lo stesso indirizzo, del resto, era stata inviata inviata l’inviato per la comparizione al contraddittorio (…), contraddittorio che – (…) – era stato pienamente instaurato dal contribuente stesso” (Cass. n. 33611/2019).

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