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La cartella consegnata al portiere è nulla

Per la Cassazione la notifica della cartella o dell’avviso di accertamento, eseguita dall’ufficiale notificatore direttamente a mani del portiere del domicilio fiscale della società destinataria, non è sempre valida.

Precisamente, con la sentenza n. 3595 del 10 febbraio 2017, la Suprema Corte ha affermato che: “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata”.

La notifica, infatti, è nulla quando la relazione dell’ufficiale giudiziario è priva delle attestazioni sul mancato rinvenimento di altre persone legittimate a ricevere il plico, ex art. 139 c.p.c..

Neppure la successiva raccomandata (informativa) spedita al contribuente destinatario sana la procedura.

Gli Ermellini, quindi, accoglievano il ricorso della società contribuente hanno ribaltando completamente le sentenze della CTP e della CTR che avevano dichiarato la procedura di notifica assolutamente regolare essendo sufficiente la consegna al portiere.

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