NotificaPrescizione

Nulla la notifica se non si produce l’avviso di ricevimento. Non basta l’attestazione del pubblico ufficiale di averla spedita

Avviso di ricevimento per provare la notifica

La Cassazione, con l’ordinanza n. 15782 del 17 maggio 2022, ha confermato il proprio orientamento in caso di notifica al contribuente in assenza “relativa” ex art. 140 c.p.c. (per maggior info sulla notifica a soggetto in assenza “relativa”, CLICCA QUI).

Tale orientamento è stato rafforzato, principalmente, dalla Cassazione Sezioni Unite del 10021/2021.

Per la Suprema Corte, perché si completi la notificazione (valida, nel caso di specie, ad interrompere la prescrizione), non è sufficiente che il soggetto notificatore attesti di aver spedito la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c..

Quest’ultimo deve effettivamente produrre tale raccomandata da dove si possa individuare, oltre al numero della raccomandata, anche le verifiche poste in essere “sull’esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione”, “l’indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita”, “il destinatario della medesima” (Cass. n. 15782/2022, pag. 6).

La circostanza che la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. sia stata effettivamente spedita all’indirizzo corretto, non è coperta da pubblica fede (quindi non serve formulare querela di falso, per maggiori info, CLICCA QUI), non essendo stata eseguita dal notificatore, ma dal semplice postino.

E’ coperto da pubblica fede solamente la circostanza che l’agente notificatore si sia recato all’ufficio postale per spedire la raccomandata.

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Fattispecie oggetto dell’ordinanza

Un contribuente impugnava un atto d’intimazione di pagamento, con a base diverse cartelle.

Tra i diversi motivi vi era anche quello della prescrizione.

La CTP rigettava il ricorso del contribuente, ma la CTR accoglieva in parte l’appello e riformava la sentenza della CTR.

In particolare la riteneva prescritti i tributi e le sanzioni per non completa notifica degli atti interruttivi.

La CTR ha attestato che il Riscossore non ha prodotto alcuna copia (anche semplice) dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa necessaria e quindi non si è compiuta la notifica ex art. 140 c.p.c.

Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso il Riscossore.

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La decisione della Cassazione

Come sopra anticipato la Suprema Corte ha ben distinto fino a dove arriva la fede pubblica in caso di notifica per il destinatario in assenza relativa (art. 140 c.p.c.) e la necessità che venga prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

Precisamente:

– “Orbene, si è da questa Corte ritenuto che il compimento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso; tale principio va tuttavia completato dall’affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai “fatti che il pubblico(Cass. n. 15782/2022);

ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell’art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma potrà dare atto di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado -evidentemente- di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso” (Cass. n. 15782/2022);

– “l’ultimo adempimento ex art. 140 c.p.c. di “dare notizia” al destinatario delle operazioni compiute “non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all’ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall’ufficio postale (…) secondo cui il compimento di detta ultima formalità “non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull’esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall’art. 48 disp. att. cod. proc. civ., atteso che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l’indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima negli altri elementi di cui all’art. 48 disp. att. cod. proc. Civ”(Cass. n. 15782/2022);

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