Trust

Trust. Se non si realizza il passaggio di ricchezza, l’imposta di registro è fissa

Si deve però considerare i vincoli e la individuazione del beneficiario

La Suprema Corte, con l‘ordinanza n. 5766 del 03 marzo 2020, ha confermato il proprio orientamento in materia di imposizione di Trust. Nel caso in cui il Trust non preveda un trasferimento di ricchezza al beneficiario, ma solo un vincolo, allora l’atto di dotazione del trust deve essere assoggettato solo all’imposta fissa.

La Cassazione però ha inquadrato anche diversi passaggi importanti in materia di tassazione del Trust.

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La fattispecie oggetto dell’Ordinanza della Cassazione

Un Notaio impugnava, con tre distinti ricorsi, altrettanti avvisi di rettifica e di liquidazione dell’Agenzia relativi ad atti istitutivi di Trust di suoi clienti. Il Notaio impugnava tali avvisi come coobbligato in solido con i suoi clienti.

Tali tre atti di trust venivano assoggettati ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa. L’Agenzia delle Entrate, invece, contestava che l’imposta da applicare era quella maggiore in misura proporzionale.

La CTP e poi la CTR davano ragione al Notaio, ma l’Ufficio impugnava le decisioni del Giudice regionale in Cassazione.

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I principi dell’Ordinanza della Cassazione

La Cassazione ha ribadito il suo consolidato principio: l’atto di Trust è soggetto all’imposta proporzionale solamente se, fin dalla costituzione, si realizzi un trasferimento di ricchezza. In caso contrario, l’atto è soggetto all’imposta fissa.

Tuttavia, come anticipato, il Supremo Consesso ha precisato:

  1. si applica l’imposta proporzionale, in relazione ad un Trust, solo nel momento in cui si realizzi un effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione stabile e non meramente strumentale (Cass. n. 16699/2019; Cass. n. 16701/2019; Cass. 16702/2019; Cass. n. 16703/2019; Cass. n. 16704/2019);

  2. l’imposta proporzionale, quindi, è dovuta non al momento dell’atto istitutivo del trust, perché esso è “fiscalmente neutro” e meramente attuativo degli scopi per cui è stato istituito il Trust. L’imposta proporzionale, invece, va applicata nel momento di trasferimento finale del bene al beneficiario (Cass. 19167/2019);

  3. non tutti i Trust devono essere assoggettati all’imposta di registro fissa. Si deve verificare se sin dall’istituzione del Trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario. In tale caso, fin dalla formazione del Trust vi è la realizzazione del passaggio di ricchezza, pertanto si applica l’imposta di registro proporzionale. Per valutare ciò sono rilevanti i vincoli di destinazione indicati nel Trust e la chiara individuazione (o individuabilità) dei beneficiari (Cass. n. 31445/2018; Cass. n. 21614/2016; Cass. n. 13626/2018)

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