Quali tributi e contributi sono prorogati o sospesi?
Valuta anche il rinvio previsti dal D.L. 9/2020
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il cosiddetto Decreto “Cura Italia”) prevede diverse novità in considerazione dello stato di emergenza che stiamo vivendo. Con la News del 18/03/2020 abbiamo spiegato, punto per punto, tale decreto. Ora cerchiamo di dare un po’ di chiarezza sulle parti più importanti del Decreto “Cura Italia”, in particolare sulle proroghe e sulle sospensioni dei versamenti tributari e contributivi (vedi anche Circ. AE del 18/03/2020).
ARTICOLO DEL D.L. n. 188/2020 |
SPIEGAZIONE |
NUOVO TERMINE |
Art. 60 |
Tale articolo prevede il differimento per tutti, dal 16.3.2020 al 20.3.2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Rientrano quindi nel differimento, ad esempio,: 1. tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio; 2. il versamento dell’IVA relativa a febbraio; 3. il versamento del saldo IVA relativo al 2019; 4. il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri; 5. i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata. In buona sostanza, con tale differimento, viene prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti. |
Il nuovo termine è il 20 marzo 2020, senza interessi o sanzioni. *** Ulteriore differimento per il Versamento del saldo IVA Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro:
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Art. 61 |
Le disposizioni dell’art. 8 del D.L. n. 9/2020 (“Sospensione versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero”) sono allargati ad altri settori tra cui: federazioni sportive, teatrali, ricevitorie, corsisti, ristoranti, gelaterie, bar, biblioteche, eccetera. |
Il nuovo termine è il 31 maggio 2020, senza interessi o sanzioni, in unica soluzione. |
Art. 62 |
COMMA 1. Sono sospesi adempimenti, per TUTTI, DIVERSI dai versamenti e diversi da ritenute alla fonte e dalle addizionali regionali e comunali (art. 60), che SCADONO nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020; Ad esempio, rientrano nel differimento in esame:
COMMA 2. Sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020, per:
Precisamente sono sospesi i versamenti relativi:
COMMA 3. E’ previsto lo spostamento del pagamento dell’IVA, per imprese e professionisti, lavoratori autonomi:
COMMA 7. Ai sensi dell’art. 62 comma 7, per:
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COMMA 1. Il nuovo termine è il 30 giugno 2020, senza interessi o sanzioni. COMMA 2 e COMMA 3. Il nuovo termine è:
Non si procede al rimborso di quanto già versato. *** Ulteriore differimento per il Versamento del saldo IVA Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni. COMMA 7. Inoltre, i lavoratori autonomi e gli agenti devono: – rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame; – devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:
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Art. 1 Decreto Legge n. 9/2020 |
Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dall’ art. 1 del D.L. n. 9/2020 relativa alla: – trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020); – consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera); – trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. |
Rimane la scadenza già indicata dall’art. 1 del D.L. n. 9/2020 del 31/03/2020 |