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Fisco più aggressivo: cartella subito nella buca delle lettere, senza firma

Il pericolo è che tale modalità sia usata anche oltre l'emergenza

Come già anticipato nella nostra predente News, l’art. 108 del D.L. n. 18/2020 prevede una disposizione con effetto, pericolosamente, dirompente per il “dopo emergenza”.

Precisamente tale art. 108 prevede che:

  • a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati (…) nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta (…) gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda (…) La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito”.

Analizziamo le procedure normali per la notifica delle cartelle con raccomandata:

1. Notifica dell’atto tramite raccomandata

In buona sostanza, nel caso di notifica diretta ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 (notifica delle cartelle tramite raccomandate), la notifica dell’atto, normalmente, si conclude con:

  • l’effettiva consegna dell’atto al destinatario oppure ai familiari ivi residenti, nonché ai soggetti in relazione lavorativa con l’impresa destinataria.

Quindi, perché vi sia compiuta notifica la raccomandata deve portare la firma del destinatario o dei soggetti a lui residenti o in relazione lavorativa (si veda Cass. n. 5577/2019).

Invece, nel caso di momentanea assenza di tali soggetti il postino lascerà uno “scontrino” con indicato dove ritirare la raccomanda, di cui si è tentata la notifica. Il destinatario potrà quindi andare a ritira l’atto del fisco presso l’ufficio postale di riferimento.

Questo è il procedimento ordinario in caso di notifica della cartella tramite raccomandata.

2. Notifica dell’atto tramite Agente Notificatore

Anche la procedura di notifica della cartella tramite l’Agente Notificatore richiede l’invio di una raccomandata.

L’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, letto assieme all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., in caso di assenza relativa del destinatario o dei soggetti legittimati a ricevere l’atto impone al notificante i seguenti ed obbligatori passaggi:

  1. affissione nella porta del destinatario di una busta chiusa con all’interno l’avviso che la cartella è depositata presso il Comune;

  2. deposito dell’atto da notificare presso il Comune (vi rimane per 6 mesi);

  3. invio della raccomandata, cosiddetta, informativa.

Ebbene, anche tale raccomandata necessità che il destinatario o le persone autorizzate a riceverlo vi appongano la loro sottoscrizione.

Quantomeno vi deve essere la possibilità oggettiva che tali soggetti vi possano apporre la firma (si veda Cass. n. 5577/2019). Nel caso in cui il postino “salti” tale passaggio NON vi è notifica .

Questo è il procedimento ordinario in caso di notifica della cartella tramite Agente notificatore.

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Il pericolo della novità dell’art. 108 del D.L. n. 18/2020

Quanto sopra potrà essere “spazzato via” dall’art. 108 del D.L. n. 18/2020.

Come sopra riportato tale articolo prevede che il postino, nell’atto di consegna della raccomandata (in entrambi i casi sopra indicati), possa “saltare” l’obbligatoria consegna della cartella al destinatario o ai soggetti autorizzati a riceverla (familiari residenti e lavoratori dell’imprenditore).

E’ chiaro il pericolo che il Fisco possa “fare pressioni” perché tale normativa dell’art. 108 diventi definitiva per ogni notifica con raccomandata. In tale caso NON vi sarebbe alcuna possibilità di contestare la notifica della cartella anche se effettivamente non è stata consegnata.

Si ricorda che il Postino nell’atto di consegna del plico raccomandato è un Pubblico Ufficiale e quanto da lui dichiarato o avvenuto in sua presenta è prova fino a querela di falso (si veda Cass. SS. UU. n. 13453 del 29 maggio 2017).

Si consideri che, anche nell’espletamento di tale procedimento di querela di falso, sarebbe molto difficile provare che vi era la presenza del destinatario oppure dei soggetti autorizzati a ricevere l’atto.

Tale prova è detta diabolica. Vi sarebbe l’oggettiva impossibilità di provare che il postino (Pubblico Ufficiale) ha attestato il falso nell’atto di notifica della cartella.

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E’ chiaro che la possibilità per il postino di concludere le notifiche senza farvi apporre la firma del destinatario è ammissibile in questi giorni di emergenza. Invece una normativa che ammetterebbe tale procedura anche per il periodo successivo, cosiddetto normale, sarebbe al quanto in giusto ed in costituzionale per palese disparità con il contribuente e per violazione del proprio diritto difesa per l’impossibilità di provare, come sopra allegato.

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