Ritenuta d'acconto

Ritenute d’acconto: niente solidarietà se le trattenute sono state effettivamente versate

Soggetto passivo è il sostituito, ma l'obbligazione di pagare grava sul sostituto

La Suprema Corte mette finalmente fine all’insistenza dell’Agenzia delle Entrate al principio della solidarietà tra soggetto sostituito e soggetto sostituto, per il pagamento delle ritenute a titolo d’acconto (Cass. n. 15357 del 20 luglio 2020).

Per la Suprema Corte il presupposto di tale solidarietà, sul pagamento verso il Fisco delle ritenute d’acconto, sussiste solo se le ritenute NON sono state versate.(si veda anche anche la News del 13/04/2020)

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Norma di riferimento

Art. 64 D.p.r. n. 600/1973: (Sostituto e responsabile d’imposta)

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.

Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell’imposta.

Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”.

Art. 35 D.p.r. n. 602/1973: (Solidarietà del sostituto di imposta)

Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”.

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La fattispecie oggetto decisione della Cassazione

Con sentenza n. 951/1/14, depositata il 25 luglio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte respinse l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti un contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Vercelli, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’importo di Euro 1.558,46, per l’anno d’imposta 2007, per mancato versamento da parte del datore di lavoro (Società S.r.l. in fallimento), delle ritenute a titolo d’acconto operate per legge sulla retribuzione del lavoratore dipendenti (per IRPEF ed addizionale regionale).

Avverso la succitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, con la quale ha chiesto altresì la condanna di controparte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, con la sentenza n. 15357/2020, ha introdotto due importanti principi in riferimento al pagamento delle ritenute d’acconto trattenute:

  1. Perché il sostituito (ad esempio il lavoratore per le addizionali IRPEF) sia tenuto in solido con il sostituto (ad esempio il datore di lavoro per trattenute IRPEF), vi deve effettivamente esserci stata la trattenuta della somma a titolo di ritenuta. In buona sostanza il lavoratore, nella busta paga, deve aver ricevuto il netto con indicato le somme trattenute dal datore di lavoro;
  2. Il soggetto passivo d’imposta per le trattenute è il sostituito (ad esempio il lavoratore per le addizionali IRPEF), che soddisfa la sua qualifica provando di vare ricevuto solo il netto in busta paga. Tuttavia, soggetto su cui incombe l’obbligazione di pagare effettivamente tali somme al Fisco è il (ad esempio il datore di lavoro per trattenute IRPEF).

In particolare:

“il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute»; ciò principalmente in ragione del fatto che nell’ipotesi di sostituzione ex art. 64 del d.P.R. n. 600/1973, soggetto passivo d’imposta rimane il sostituito, mentre la relativa obbligazione è posta unicamente in capo al sostituto (Cass. n. 15357/2020).

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