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Cassazione, è revocabile anche la condanna definitiva per evasioni di ritenute

Favor rei anche per i processi definitivamente esecutivi

La Cassazione, con la recente sentenza n. 34362 del 13 luglio 2017, ha confermato gli effetti della modifica della soglia di integrazione del reato ex art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000. Precisamente, il D.Lgs. n. 158/2015 ha elevato la soglia di punibilità, del reato di omesso versamento di ritenute certificate, da € 50.000,00 ad €150.000,00.

Orbene, con tale sentenza la Suprema Corte ha affermato che tale abrogazione parziale del reato può essere fatta valere anche verso un decreto penale di condanna irrevocabile.

Precisamente, l’imputato, per una evasione di ritenute pari ad €115.697,82, aveva chiesto, ex art. 673, comma 1, c.p.p., al Giudice dell’esecuzione la revoca del decreto penale di condanna oramai definitivo, perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

La Cassazione, dopo aver confermato che in caso abrogazione parziale del reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000, ha statuito che il favor rei si applica anche per i provvedimenti diventati definitivamente esecutivi, ma ancora in fase di esecuzione.

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