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Si prescrivono in 5 anni anche le pretese idriche dei Comuni

Comuni e servizi idrici

Il Tribunale di Nola, con la sentenza del 28 gennaio 2021, ha precisato che anche le pretese dei Comuni per i servizi idrici si prescrive in 5 anni. Per il Giudice di merito si applica la prescrizione dell’art. 2948 n. 4 c.c. essendo tali erogazioni idriche corrispondenti a scadenze annuali o inferiori all’anno.

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L’articolo 2948 n. 4 c.c.

Art. 2948 n. 4 c.c:Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;

1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;

2) le annualità delle pensioni alimentari;

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni n. 2;

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

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La decisione del tribunale

Orbene, anche per le pretese dei Comuni in relazione ai servizi idrici forniti, la prescrizione si prescrive in 5 anni, in ottemperanza all’art. 2948 n. 4 c.c.. Precisamente:

  • “Nell’atto di opposizione la parte opponente, dopo aver dedotto l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1948 4° comma c.c., [rectus art. 2948 n. c.c.] ha eccepito la prescrizione per tutti i crediti in contestazione in questa sede, non avendo mai ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione. I contratti di somministrazione di fornitura idrica presuppongono l’erogazione di una prestazione periodica da corrispondersi, come nel caso di specie, con scadenze annuali o inferiori, la cui remunerazione è, con evidenza, da riferirsi ai consumi verificatisi per ciascun periodo: in quanto prestazione periodica, dunque, i crediti sono da ritenersi inclusi nella previsione dell’art. 2948 comma 1 n. 4 c.c., con conseguente assoggettamento al regime di prescrizione breve quinquennale (cfr. Cass. n. 6209 del 21.6.1999 e Trib. Pescara del 5.3.1999). Orbene, parte opponente ha dedotto che non vi sarebbe stato alcun idoneo atto interruttivo della prescrizione, per nessuna delle annualità dedotte nell’atto introduttivo”(Tribunale di Nola)

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