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La successiva caducazione del titolo di sfratto, fa sempre venir meno la materia del contendere dell’opposizione all’esecuzione

Titolo esecutivo successivamente annullato

La Suprema Corte, in modo autorevole, con sentenza SS. UU. n. 25478 del 21 settembre 2021, chiarisce che un titolo esecutivo (nel caso l’ordinanza di sfratto) successivamente annullato, fa venir meno l’esecuzione di tale sfratto anche se già eseguito.

La questione era incentrata sulla circostanza se il processo di esecuzione doveva o non doveva considerare che fatti successivi avevano annullato il titolo esecutivo oggetto dell’esecuzione.

In buona sostanza, per l’esecuzione di uno sfratto (come nel caso oggetto della pronuncia, vale anche per gli altri processi esecutivi: espropriazione forzata e obbligo di fare o di non fare) basta che vi sia il titolo esecutivo valido solo all’inizio dell’esecuzione (nel caso oggetto della pronuncia: ordinanza di sfratto) oppure tale validità deve permanere per tutta la durata del processo di esecuzione?

Per la Suprema Corte (relativamente alla prima di due questioni sollevate) il processo esecutivo esige l’esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, ma anche per tutta la durata del processo medesimo. Non è sufficiente, in altri termini, che il processo esecutivo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l’intera sua durata.

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Fattispecie oggetto della sentenza Sezioni Unite

La causa è molto datata.

E’ relativa ad uno sfratto del 1984. Schematizzando:

  1. veniva proposto procedimento di sfratto per una locazione di un immobile. Il giudice di primo grado (vi era ancora il Pretore) convalidava lo sfratto ed emetteva l’ordinanza di sfratto.
  2. I proprietari dell’immobile davano esecuzione all’ordinanza di sfratto ed il conduttore dovette lasciare l’immobile
  3. Avverso l’ordinanza di sfratto il conduttore formulava appello e la Corte d’Appello accoglieva il gravame annullando l’ordinanza di sfratto.
  4. Nel frattempo, il conduttore proponeva anche opposizione all’esecuzione alla liberazione dell’immobile. Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione all’esecuzione, come sopra indicato, e il conduttore dovette lasciare l’immobile.
  5. Il conduttore propose appello anche alla pronuncia che rigettava l’opposizione all’esecuzione della liberazione dell’immobile, evidenziando che la Corte d’Appello (come sopra indicato, punto 3) aveva annullato l’ordinanza di sfratto (titolo su cui si basava l’esecuzione di liberazione).
  6. Questa seconda Corte d’Appello, però, non accoglieva l’appello del conduttore. Il giudice di secondo grado statuiva che la sentenza ivi impugnata (quella con oggetto l’esecuzione di liberazione dell’immobile) non fosse censurabile perché, trattandosi di un fatto estintivo successivo (si veda punto 3), esso non poteva essere preso in considerazione, dovendo riconoscersi rilevanza, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, solo ai fatti sopravvenuti idonei a determinare l’inesistenza del titolo esecutivo.
  7. Per la Corte non si tratta di inesistenza dell’’ordinanza di sfratto (titolo), ma solo di caducazione successiva.
  8. Avverso tale decisone proprietario e conduttore si sono rivolte alla Cassazione.
  9. La Terza Sezione della Cassazione, evidenziando la necessità che vi fosse un chiaro principio di diritto, ha sollevato la questione alle Sezioni Unite.

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La decisione delle Sezioni Unite

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, su tale questione (ha deciso anche in riferimento alla richiesta di risarcimento) ha statuito:

Costituisce regola pacifica, condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che il processo esecutivo esige l’esistenza di un titolo valido ed efficace non soltanto nella sua fase iniziale, ma anche per tutta la durata del processo medesimo. Non è sufficiente, in altri termini, che il processo esecutivo si avvii sulla base di un titolo valido, ma occorre che questo permanga per l’intera sua durata. Tale regola generale – abitualmente sintetizzata col brocardo nulla executio sine título – è stata affermata anche da queste Sezioni Unite nella sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, dove si è detto che nel processo di esecuzione la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall’inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell’interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell’originario pignoramento.”(Cass. SS. UU. n.25478/2021)

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