Cancellazione Società

Liquidatore, Amministratore e soci non sono solidali con i debiti tributari della società

Non vi è responsabilità solidale per i debiti sociai

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 28401 del 14 dicembre 2020, finalmente chiarisce il rapporto di responsabilità tra Liquidatore, Amministratore e Socio di Società di società di capitali cancellata, per i debiti fiscali. Non vi è la possibilità di notificare a tali figure sociali cartelle di pagamento diretti alla società stessa.

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La fattispecie oggetto della decisione

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della CTR che aveva respinto l’appello proposto.

La CTP aveva accolto il ricorso proposto da socio/liquidatore della Società cancellata, avverso cartella esattoriale, avente ad oggetto sanzioni amministrative e relativa iscrizione a ruolo, notificata allo stesso socio “in quanto coobbligato solidale con la società S.r.L. cancellata dal Registro delle Imprese in data 7.2.2009.

La cartella derivava da precedente avviso di accertamento emesso per il periodo di imposta 2000 nei confronti della società e notificato solo a quest’ultima.

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Norme di riferimento

Art. 2495 c.c. (cancellazione della Società)

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma.

Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.”

Art. 36 D.p.r. n. 602/1973 (Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci)

I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.

Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell’articolo 39”.

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I punti principali dell’Ordinanza della Cassazione

Tale decisone della Suprema Corte è importante perché mette un po’ di chiarezza su diversi punti che qui sintetizziamo:

1. Non sussiste una responsabilità solidale del Liquidatore, Amministratore e Soci dei debiti tributari sociali. Su di loro sussiste una responsabilità specifica e propria.

2. A tali soggetti sociali (Liquidatore, Amministratore e Soci) il creditore fisco deve notificarli, direttamente e nominalmente a loro, uno specifico atto con un quid pluris che è una motivazione rafforzata di 2 livelli:

  • a) Dalla motivazione di tale atto si deve evincere il debito fiscale della società non soddisfatto;
  • b) alla motivazione si deve anche evincere che l’attivo destinato per coprire i debiti sociali sia stato destinato a terzi (tipo liquidatore o amministratore) o ai soci.

Tale motivazione rafforzata, indica l’Ordinanza in commento, è necessaria perché il Liquidatore, l’Amministratore ed i Soci possano conoscere esattamente quali atti di destinazione del patrimonio sociale dovrebbero fondare la loro responsabilità verso il Fisco. In tal modo (e solamente con tale motivazione) tali soggetti potranno adeguatamente contestare la loro responsabilità.

3. La responsabilità che può essere mossa verso il Liquidatore, Amministratore e Soci è quella “civilistica” prevista dall’art. 36 D.p.r. n. 602/1973. Anche se per previsione ex lege (art. 36, co. 6, D.p.r. n. 602/1973) la competenza è sempre del Giudice Tributario.

4. Solo per il socio, la relativa responsabilità comporta una successione sui generis dei debiti sociali (si veda News del 26/06/2020), sempre nel limite di quanto hanno percepito nel bilancio di liquidazione (si veda News del 26 settembre 2019).

5. Per entrambe le posizioni sociali (Liquidatore, Amministratore e Soci) la responsabilità ex art 36 D.p.r. n. 602/1973 deve avrei seguenti requisiti:

  • a) I debiti pretese devono essere dovuti, quinti certi e non impugnati;
  • b) Vi è la decadenza “temporale” dell’anno d’imposta del periodo di liquidazione e dei 2 anni d’imposta precedenti. A ritroso di tale periodo non vi può essere responsabilità per tali soggetti sociali.

Pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia affermando: ”nel caso in esame l’Agenzia non ha invero fatto valere la responsabilità del liquidatore o del socio né ex art. 2495 c.c., né ex art. 36, d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis (per le imposte sui redditi), ma, invece, ha direttamente dedotto l’obbligazione tributaria accertata nei confronti della società, notificando, tuttavia, la cartella al ricorrente in proprio (facendo riferimento ad un atto impositivo emesso nei confronti della società)” (Cass. n.28401/2020).

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