Autotutela

E’ ammissibile l’impugnazione di rigetto di autotutela, ma per interesse generale

Impugnazione Autotutela

La CTR Marche, con la sentenza n. 1177 del 8 ottobre 2021, ha confermato l’impugnabilità del rigetto di una richiesta di autotutela dell’Amministrazione. L’impugnazione deve però non riflettere questioni di fondatezza della pretesa tributaria, ma solamente esigenze di carattere generale (si vedano le altre News sull’impugnazione di autotutele, CLICCA QUI).

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Fattispecie oggetto della sentenza

Con ricorso, in riferimento ad una istanza di rimborso di un avviso di liquidazione, il contribuente proponeva una richiesta in autotutela all’Amministrazione Finanziaria.

In concreto, il pagamento della somma richiesta in liquidazione era errata in quanto i contributi previdenziali non andavano conteggiati nel limite di reddito.

Quest’ultima rigettava la richiesta e, quindi, tale rigetto veniva impugnato avanti alla CTP.

La CTP rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello alla CTR.

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La decisione della CTR

La CTR ha, da subito, confermato l’impugnabilità dei rigetti di istanza di autotutele avanti al Giudice Tributario (Cass. n. 17374/2017; Cass. n. 7616/2018; Cass. n. 21146/2018; Cass. n. 5332/20198; Cass. n. 24032/2019).

Successivamente ha ribadito che le istanza relative alle richieste di autotutela sono impugnabili per violazioni di interessi generali: illegittimità del rifiuto (palesi violazioni di legge), errore di fatto sul contribuente oppure sul presupposto impositivo.

Precisamente ha statuito:

In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’ìmpugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo .. . Nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente” (CTR Marche n. 1177/2021)

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