InteressiMotivazione atti

Alle Sezioni Unite la motivazione sugli interessi della cartella di pagamento

Interessi e motivazione

La Sezione 5 della Cassazione, con l’Ordinanza n. 31960 del 5 novembre 2021, ha rimesso alle Sezioni Unite della Cassazione la questione attinente la motivazione della cartella di pagamento, in riferimento agli interessi.

La Sezione 5 della Suprema Corte, dopo aver indicato diversi orientamenti giurisprudenziali sulla motivazione minima che deve avere la cartella di pagamento ha individuato la necessità che il Supremo Organo della Cassazione si attivi per dare certezza nella materia.

Si vedano anche le altre News sugli interessi (CLICCA QUI).

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In tema di interessi i principali orientamenti giurisprudenziali concernano:

  • non serve una precisa motivazione in cartella, per gli interessi, se gli stessi derivano da precedente atto conosciuto dal contribuente;
  • e’ congruamente motivata una cartella che riporta fedelmente gli importa fedelmente il debito d’imposta già indicato in dichiarazione, per il contribuente si tratterebbe di un semplice calcolo matematico;
  • la cartella deve essere maggiormente motivata, in riferimento agli interessi, se essi concernano, oltre a quelli legali, anche quelli per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.p.r n. 602/1973), oppure anche quelli per dilazione di pagamento (art. 21 D.p.r n. 602/1973);
  • la cartella deve avere una motivazione “rafforzata”, sempre per gli interessi, se deriva da precedente sentenza, maggiormente se tale sentenza ha modificato il debito tributario.

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La fattispecie oggetto della decisione della Cassazione

Diversi contribuenti impugnavano una cartella di pagamento, relativa a precedente atto con oggetto imposta di registro. La pretesa ammontava ad €55.,343,22.

I contribuenti non contestavano il debito tributario, ma solamente gli interessi perché la cartella non li motivava sufficientemente. Gli interessi contestati ammontavano ad €35.168,21

Sia la CTP che la CTR rigettavano le ragioni dei contribuenti che si volgevano alla Cassazione

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, sul punto, ha precisato le distinte decisioni giurisprudenziali ed ha individuato la necessità di rivolgersi alle Sezioni Unite per avere una decisione unanime sul punto.

Precisamente:

Pur considerando le peculiarità delle fattispecie scrutinate e quindi la necessità di differenziare l’obbligo di motivazione a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto, il Collegio è portato a ritenere sussistenti le condizioni per la rimessione della causa al Primo Presidente di questa Corte, affinché valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, stante l’esigenza di rendere effettiva e incisiva la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, attraverso l’enunciazione di un principio di diritto, rispetto a questione variamente risolta dalla Sezione, questione che è destinata a riproporsi in numerose controversie“ (Cass. n. 31960/2021)

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