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Nuovo Processo Tributario, in vigore da oggi 04/01/2024

Riforma del processo tributario

Da oggi, 04 gennaio 2024, entrano in vigore importanti riforme, relative alla Riforma del Processo Tributario della Legge n. 130/2022, introdotte dal D. Lgs. n. 220 del 03/01/2024, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

Tra tali novità vene sono alcune che sono attiva già dai ricorsi/appelli notificati da oggi:

  • nuovo all’art. 14, co. 6bis, D.Lgs. n. 546/1992: obbligo di notifica al Riscossore e all’Ente Creditore se si eccepiscono vizi di notifica anche degli atti presupposti, ad esempio di una cartella di pagamento.
  • modifiche art. 15 D.Lgs. n. 546/1992: in caso di condanna alle spese il Giudice, in caso di compensazione, dovrà valutare se la parte e’ risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
  • abrogato l’art. 17bis D.Lgs. n. 5465/1992: è abrogato l’istituto del ricorso-reclamo (la mediazione tributario).
  • modifiche all’art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 546/1992: introdotto, tra la lista degli atti impugnabili, anche il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela (nuova let. g-bis e let. g-ter).
  • modifica art. 33, co. 1, D.Lgs. n. 546/1992: in riferimento alla pubblica udienza, se una parte la chiede in presenza e l’altra invece da remoto, tale udienza sarà svolta in presenza e i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.
  • modificato l’art. 47, co. 4 lett. a e b, D.Lgs. n. 546/1992: in caso di decisione cautelare per la sospensiva (anche se emessa con decreto del Presidente) la stessa è impugnabile entro il termine perentorio di 15 giorni avanti la Corte di secondo grado. E’ stata eliminata l’anomali della non impugnabilità della decisione sulla sospensiva dell’atto impugnato.
  • aggiunto il nuovo art. 47ter D.Lgs. n. 546/1992: la Corte adita, sentite le parti, in sede di decisione cautelare può decidere anche sul merito, salvo che il contribuente non voglia formulare motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione
  • modificato interamente l’art. 58 D.Lgs. n. 546/1992: in appello non si potranno più produrre nuovi documenti non prodotti in primo grado (anche se relativi a motivi/eccezioni già formulate), salvo che: (1) la Corte li ritenga indispensabili; (2) la parte dimostri che non ha potuto, per cause a lei non imputabili, produrli in primo grado. Possono essere prodotti motivi aggiunti anche in appello (per documenti non conosciuti e non prodotti in primo grado). Non si potrà mai, in particolare , depositare la prova di notifica dell’atto impugnato (tipo una cartella) se la si poteva produrre in primo grado; lo stesso vale per procure e deleghe.

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Scarica qui il modello del Decreto approvato dal CDM:

Al fine di fare un po’ di chiarezza su tali novità, schematizziamo il Decreto evidenziando le modifiche più importanti:

ARGOMENTILE MODIFICHEINDICAZIONI
Prova testimoniale
(entra in vigore per i ricorsi/appelli notificati dopo il 1/9/2024)
La notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica (…), se il testimone è in possesso di firma digitale, (…) deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone (…)Il decreto concretizza la novità istruttoria, prevista dall’art. 4 dalla Legge n. 130/2022.
Viene previsto l’apposito modulo per la testimonianza scritta. Inoltre, viene prevista la possibilità di attivare tale testimonianza scritta anche con modalità telematiche.
Informatizzazione del processo tributario
(entra in vigore per i ricorsi/appelli notificati dopo il 1/9/2024)
al comma 7, primo periodo, dopo le parole “dallo stesso incaricato” sono aggiunte le seguenti: “salvo che il conferente apponga la propria firma digitale”; 2) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità (…)”; 3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente (…) copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.”;La volontà del legislatore è quella di informatizzare il più possibile il processo tributario.
Questo sia per contenere i costi della giustizia, ma anche per velocizzazioni delle decisioni (è uno dei presupposti del PNRR)
Vizzi notifica valevoli anche per l’ente pubblico non citato in giudizio
(entra in vigore per i ricorsi/appelli notificati SUBITO il 4/1/2024)
nell’articolo 14, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.Come la Suprema Corte insegna in caso di impugnazione di un atto del Riscossore (ad esempio una cartella di pagamento) è il contribuente che decide se rivolgere l’azione verso lo stesso riscossore oppure verso il titolare del credito (Agenzia delle Entrate).
Questo perché tra Agenzia delle Entrate ed il Riscossore non esiste un rapporto stretto (litisconsorte) e se viene citato in giudizio il Riscossore, per questioni che ineriscono anche l’ente creditore, il primo sta in giudizio (e risponde) anche per il secondo (ne è il sostituto processuale).
Il Giudice non può chiedere, quindi, l’integrazione del contraddittorio con la parte non citata dal contribuente.
Tale chiaro principio, finalmente, è stato positivizzato in una norma di legge    
Chiarezza e sinteticità degli atti (Lex Cartabia)
(entra in vigore per i ricorsi/appelli notificati SUBITO il 4/1/2024)
Nuovo Art. 15 comma 2: “1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico. 2. (…)  3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori (…) delle norme tecniche del processo tributario telematico, (…) .”;Anche nel processo tributario si inseriscono i principi di chiarezza e sintetizzazione degli atti (anche dei Giudici) ex art. 121 c.p.c., inseriti dalla cosiddetta Riforma Cartabia”(D.Lgs. n. 149/2022).
Il mancato rispetto di tali requisiti è punito nella liquidazione delle spese.
Impugnazione rifiuto in autotutela
(entra in vigore per i ricorsi/appelli notificati SUBITO il 4/1/2024)
nell’articolo 19, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;”;Finalmente viene dato spazio alla mancata risposta, da parte della Amministrazione Finanziaria, alle richieste di annullamento degli atti con lo strumento dell’autotutela.
Tale modifica deve essere letta assieme all’introduzione dell’art. 10quater nello Statuto del Contribuente che ha previsto le causa in cui l’Amministrazione Finanziaria è obbligata a rispondere in autotutela.
L’udienza e sempre in camera di consiglio, salvo istanza
(entra in vigore per i ricorsi/appelli notificati SUBITO il 4/1/2024)
nell’articolo 33 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chiede la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, (…)Sempre nell’ottica di informatizzare e velocizzare il processo tributario, si precisa che le cause sono sempre in camera di consiglio (senza la presenza dei difensori), ad eccezione che una delle parti non richieda la pubblica udienza anche da remoto
Con la sospensiva il giudice può decidere anche il merito ma l’ordinanza è impugnabile
(entra in vigore per i ricorsi/appelli notificati SUBITO il 4/1/2024)
dopo l’articolo 47-bis è inserito il seguente: “Art. 47ter Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione 1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio (…)

Modificato l’art. 47, comma 4. Sono state cancellate le parole “non impugnabili” e, sostituendo il secondo periodo si introduce il “termine perentorio di 15 giorni” per appellare.
Si positivizza una prassi di alcuni giudici Tributari, che, nel decidere la richiesta cautelare, decidono anche sul merito della questione.
Tuttavia, vi sono indicati alcune delimitazioni: Esclusa la pronuncia su reclamo;
1.Devono passare al meno 20 giorni dalla notifica del ricorso;
2.Si devono sentire le parti costituite;
3.Non vi deve esserci la possibilità di richiedere motivi aggiunti;
4.Non vi deve esserci la possibilità di esperire il regolamento di giurisdizione.

Avendo cancellato, nell’art. 47, comma 4, le parole non impugnabili l’ordinanza che decide sulla sospensiva sarà, finalmente impugnabile avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, nei 15 giorni successivi alla comunicazione dell’ordinanza da parte della segreteria (si precisa NON dalla pubblicazione dell’ordinanza ma dalla sua comunicazione che può avvenire anche in udienza)
Non più ammessi nuovi documenti in appello
(entra in vigore per i ricorsi/appelli notificati SUBITO il 4/1/2024)
l’articolo 58 è sostituito dal seguente: “Art. 58 Nuove prove in appello 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (…)”;
INOLTRE
Viene altresì inserito: “Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotte in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6 bis
La norma è chiara. In appello non si possono più produrre nuovi documenti (il imiti sui nuovi mezzi di prova già c’era).
Si segue la linea tracciata nel processo civile d’appello.
Tali nuovi documenti sono ammissibili se:
1.Sono indispensabili per il giudizio;
2.Vi deve esser stata una impossibilità di produrli nel primo grado e non per causa dalla parte che se ne vuole avvantaggiare.
Tali due requisiti devono esserci entrambi
INOLTRE
Sempre nel nuovo articolo 58, viene previsto un Freno alla possibilità, solitamente del Riscossore o dell’Agenzia delle Entrate, di depositare in secondo grado, quantomeno, la prova della notifica delle cartelle, se la stessa era disponibile fin dal primo grado
Ammessi motivi aggiunti in appello
(entra in vigore per i ricorsi/appelli notificati SUBITO il 4/1/2024)
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.”Finalmente è prevista la possibilità di formulare motivi aggiunti anche in secondo grado.
Naturalmente se ciò deriva da documenti prodotti per la prima volta in appello dalla controparte e non conosciuti da chi li produce.
Abrogazione del reclamo ricorso
(entra in vigore per i ricorsi/appelli notificati SUBITO il 4/1/2024)
Art. 2 di tale Decreto abroga l’istituto del Reclamo ricorso e della mediazione :“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; b) (…)”Viene, finalmente, cancellata la procedura del Reclamo, che prevedeva di attendere 90 giorni dalla notifica del ricorso prima di iscriverlo a ruolo (per contenziosi con valore fino ad €50,000,00), per poter avere una proposta di mediazione.
All’inizio dell’introduzione di tale istituto vi erano alcuni risultati, connessi alle proposte formulate dall’ADE che abbatteva le sanzioni anche fino al 10% (poi diventato 35%.
Negli ultimo anni, invece, non veniva formulato alcun “incentivo premiale” per il contribuente al fine di svuotare completamente l’istituto del suo reale fine.

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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