Banca

Passa da 15 mila a 5 mila euro l’obbligo della Banca di comunicare all’Agenzia dalle Entrate i trasferimenti bancari da e per l’estero

Limite transazioni estere

Il Consiglio dei Ministri, nella giornata del 15 giugno 2022, ha approvato una modifica all’art. 1. co. 1, D.L. n. 167 del 28/06/1990.

Tale normativa è relativa all’obbligo che hanno gli istituti di credito ed i vari intermediari finanziari di comunicare all’Agenzia delle Entrate i movimenti bancari effettuati con valuta straniera.

Ora il limite di tali transazioni, che devono essere comunicate al Fisco, passa da €15.000,00, ad è €5.000,00.

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La normativa in questione

D.L. n. 167 del 28/06/1990, art. 1 Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori

1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “

D.L. n. 167 del 28/06/1990, Art. 4, co. 1 e 3, Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.”

(…)

3.     Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”

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Indicazione di capitali all’estero nel quadro RW

Si ricorda che tutte le attività finanziarie estere devono essere indicate nel quadro RW della Dichiarazione dei redditi, vi sono, però, alcune eccezioni (art. 4 D.L. n. 167/1990):

  • possono non essere dichiarate se le attività finanziarie sono attivate tramite intermediatori finanziari italiani;
  • se il valore delle transazioni totali eseguite nel conto estero oppure il valore massimo conseguito al 31 dicembre è inferiore ad €15.000,00 (ore ad €5.000,00).
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