Notifica PEC

La Cassazione conferma che la notifica PEC della cartella può avvenire anche con formato .pdf

Cartella e notifica PEC

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 19216 del 16 giugno 2022, ha confermato il proprio orientamento di “equivalenza” per il formato degli allegati notificati con PEC (si veda anche News del 15/12/2021, dove precisavamo l’errore in cui era in corsa la Cassazione).

Il Supremo Consesso equipara il formato PADES (file.pdf) al formato CADES (file.p7m) per la sottoscrizione digitale dell’atto: è valido e legittimo se la cartella ha il formato .pdf in luogo del formato .p7m.

Tuttavia, l’ordinanza qui in commento non è chiara nel precisare se la cartella inviata con PEC era in formato (semplice) .PDF oppure in formato non modificabile . PDFA. Quest’ultimo ha le stesse caratteristiche del formato .p7m.

La Cassazione Sezioni Unite n. 10266/2018 si riferiva proprio al formato .PDFA ed al formato .p7m per questa equivalenza.

Entrambi rispondono ai requisiti di non modificabilità e di certezza propri della notifica PEC. Il semplice formato .PDF è invece modificabile e quindi non certo

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La fattispecie oggetto della Ordinanza

Una Società proponeva ricorso avverso cartelle di pagamento eccependo, in particolare, la illegittimità della notifica per assenza della firma digitale nella copia informatica della cartella notificata con PEC.

Sia la CTP che la CTR rigettavano il ricorso della Società contribuente e confermavano la legittimità del formato in .PDF della cartella notificata.

Veniva quindi formulato ricorso per cassazione al fine di ribaltare le decisioni dei giudici di merito.

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La decisione della Cassazione

La Cassazione, in riferimento alla questione del formato dell’allegato (che qui ci interessa) ha confermato l’equivalenza tra formato PADES (file .PDF) e CADES (file .p7m).

Tuttavia, come sopra anticipato, la Suprema Corte non precisa che il formato PADES è il PDFA oppure il semplice PDF.

Precisamente:

Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento puo’ avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)”. Nel caso esaminato dalla Corte nella predetta ordinanza il concessionario della riscossione aveva “provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioe’ il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta” (Cass. n. 19216/2022).

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