DelegaFirma elettronica

Ecco chi deve sottoscrivere l’avviso di accertamento del Comune, se l’atto è formato con sistemi informatici automatizzati

Sottoscrizione avviso del Comune

La Cassazione, con la Sentenza n. 16465 del 20 maggio 2022, ha ben chiarito chi è il soggetto responsabile a sottoscrivere l’avviso di accertamento emesso dal Comune.

Tale specificazione della Suprema Corte è relativa agli atti del Comune sottoscritti con sistemi informatici automatizzati ed ha distinto tra grandi comuni e piccoli comuni.

Il Supremo Consesso richiama la specifica norma dell’art. 1, co. 87, Legge n. 549/1995, che disciplina la sostituzione della firma autografa del funzionario comunale, con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

*****

Le norme di riferimento

Art. 1. co. 162, Legge n. 296/2006: Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”

Art. 1 c. 87, Legge n. 549/1995: “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.

*****

La sentenza Cassazione

La Suprema Corte, dopo aver indicato la specifica norma che disciplina la modalità di firma a stampa in sostituzione a quella autografa (art. 1, co. 87, Legge n. 549/1995, vedi sopra), ha precisato che, l’atto prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere sostituita dal nominativo del dirigente:

  1. designato da delibera della giunta comunale (non del Sindaco), per i comuni grandi, che hanno dipendenti con qualifica dirigenziale;
  2. designato dal Sindaco con proprio provvedimento (non dalla Giunta comunale), ma su nomina della Giunta comunale, un dipendente semplice del comune, nel caso in cui il comune stesso (solitamente i comuni piccoli) ha dipendenti con qualifica dirigenziale.

Precisamente:

1.11. L’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 prevede che < con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi> .

(…)

nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni sono attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco

(…)

1.17. L’art. 109 del T.U. prevede, a sua volta, al secondo comma che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, fatte salve le funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 e dell’art. 97, il Sindaco può attribuire la funzione ai responsabili degli uffici e dei servizi, sicché, nella previsione della norma sulla finanza locale contenuta nel d.lgs. n. 504 del 1992, residua il solo dettaglio della provenienza da parte della Giunta comunale, anziché dal sindaco, della nomina del funzionario responsabile, che tuttora, come si è detto, può essere nominato al fine di svolgere le funzioni di cui all’art. 107, laddove manchi personale di qualifica dirigenziale.” (Cass. n. 16465/2022)

Articoli Correlati

Back to top button