Legge di StabilitàRavvedimento operoso

Ravvedimento speciale fino al 31 maggio 2024

Sentenze a favore del contribuente, subito esecutive

Con l’art. 7 del Decreto legge n. 39 del 29/03/2024, il Legislatore ha riaperto i termini per il ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio del 2023 (art. 1, co. 174-178, Legge n. 197/2022), con termine ultimo il 31/05/2024 (prima era il 31 marzo 2024).

Tale ravvedimento speciale è lo stesso della Legge di Bilancio del 2023:

  • Importi relativi a dichiarazioni validamente presentate;
  • Pagamento di  1/18 del minimo editale delle sanzioni irrogate;
  • Pagamento delle imposte e gli interessi dovuti in forma piena;
  • Pagamento anche in 8 rate trimestrali (prima rata il 31 maggio 2024).

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Tuttavia, il susseguirsi delle novelle legislative (si veda in calce a tale News) ha comportato delle modifiche rispetto al ravvedimento previsto dalla Legge di Bilancio del 2023, precisamente:

  • Pagamento rateale: entro il 31 maggio 2024 dovranno essere pagate 5 delle 8 rate (questo per “riportare” a pari i contribuenti che non hanno usufruito del ravvedimento speciale della Legge di Bilancio del 2023), le altre 3 rate alle seguenti scadenze: 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
  • Possono essere ravveduti i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (quindi fino alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023)

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RIPORTIAMO UNA UTILI ESPLICATIVA TABELLA

COSA E’ IL RAVVEDIMENTO SPECIALETale ravvedimento speciale consiste nella facoltà attribuita al contribuente di regolarizzare le violazioni relative:
– a dichiarazioni dei redditi validamente presentate;
– per periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (quindi fino alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023).
IN COSA CONSISTE IL RAVVEDIMENTO SPECIALETale Ravvedimento speciale consiste in:
Pagamento di 1/18 del minimo editale delle sanzioni irrogate;
Pagamento delle imposte e gli interessi dovuti in forma piena;
Pagamento in unica soluzione oppure in 8 rate trimestrali (prima rata il 31 maggio 2024).
COSA E’ ESCLUSO ED INCLUSO NEL  RAVVEDIMENTO SPECIALECon la norma interpretativa dell’art. 21 del D.L. n. 34/2023 (si veda in calce a tale News) sono state indicate le regolarizzazioni che sono escluse e quelle che sono comprese:
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SONO ESCLUSE:
– le regolarizzazioni di violazioni derivate da controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi (art. 54bis DPR n. 633/1972 ed art. 36bis DPR n. 600/1973);
– le regolarizzazioni di violazioni di nauta formale, commesse fino al 31/10/2022 che potevano essere definite con la norma dell’art. 1, co. 166-173, della Legge 197/2022 (si veda anche Circ. ADE n. 2/E del 27/01/2023);
– le regolarizzazioni di violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. n. 167/1990).
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SONO COMPRESE:
– le regolarizzazioni di violazioni che possono essere oggetto del ravvedimento ordinario ex art. 13 D. Lgs. n. 472/1997;
– le regolarizzazioni di violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’IVAFE, all’IVIE (art. 19, co. 13-17 e co. 18-22, D.L. n. 201/2011).
MODALITA’ DI TAGAMENTO E TERMINI DELLE RATEIl pagamento del ravvedimento speciale con modalità dilazionata, sopra indicato, ha le seguenti caratteristiche.
Le 8 rate sono così considerate:
– entro il 31 maggio 2024 dovranno essere pagate 5 delle 8 rate (questo per “riportare” a pari i contribuenti che non hanno usufruito del ravvedimento speciale della Legge di Bilancio del 2023);
– le altre 3 rate alle seguenti scadenze: 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
QUANDOI SI PERFEZIONA IL RAVVEDIMENTOIl ravvedimento speciale si perfeziona:
– con il versamento delle somme dovute della prima rata (le 5 rate) entro il 31/05/2024;
– con il pagamento, in alternativa al pagamento dilazionato, dell’intera somma in unica soluzione entro il 31/05/2024;
– con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
DECADENZA DEL RAVVEDIMENTO SPECIALELa decadenza si avrà con il mancato pagamento, al 31/05/2024, delle somme sopra indicate e della mancata rimozione delle irregolarità o delle omissioni.
Si consideri che non è applicabile, per l’inadempimento degli importi per tali scadenze, la maggiorazione delle sanzioni previste dall’art. 15ter DPR n. 471/1997.

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SCHEMA SULL’EVOLUZIONE LEGISLATIVA

L’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)Tale articolo prevedeva per il ravvedimento speciale per le dichiarazioni con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (dichiarazione da presentare entro il 2022), pagando:
– 1/18 del minimo editale delle sanzioni irrogate;
– le imposte e gli interessi dovuti in forma piena;
– in 8 rate trimestrali (prima rata il 30 settembre 2023.
Art. 21 co. 1 e 2 D.L. n. 34 del 30/03/2023Tale Legge interpretativa, del sopra indicato articolo della Legge di Bilancio, ha indicato ciò che è escluso e ciò che è compreso nel ravvedimento speciale.
Legge di conversione n. 18 del 23/02/2024 del D.L. 215 del 30/12/2023Tale norma ha aggiunto, in particolare, l’art. 3, co. 12 undecies del D.L. 215/2023.
Art. 7 co. 6 D.L.  39 del 29/03/2024Tale norma ha modificato la legge di conversione n. 18 del 23/02/2024, in particolare, modificando l’art. l’art. 3, co. 12 undecies, del D.L. 215/2023, spostando il termine per il ravvedimento speciale dal 31/03/2024 al 31/05/2024.

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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