Legge di StabilitàRavvedimento operoso
Ravvedimento speciale fino al 31 maggio 2024
Sentenze a favore del contribuente, subito esecutive
Con l’art. 7 del Decreto legge n. 39 del 29/03/2024, il Legislatore ha riaperto i termini per il ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio del 2023 (art. 1, co. 174-178, Legge n. 197/2022), con termine ultimo il 31/05/2024 (prima era il 31 marzo 2024).
Tale ravvedimento speciale è lo stesso della Legge di Bilancio del 2023:
- Importi relativi a dichiarazioni validamente presentate;
- Pagamento di 1/18 del minimo editale delle sanzioni irrogate;
- Pagamento delle imposte e gli interessi dovuti in forma piena;
- Pagamento anche in 8 rate trimestrali (prima rata il 31 maggio 2024).
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Tuttavia, il susseguirsi delle novelle legislative (si veda in calce a tale News) ha comportato delle modifiche rispetto al ravvedimento previsto dalla Legge di Bilancio del 2023, precisamente:
- Pagamento rateale: entro il 31 maggio 2024 dovranno essere pagate 5 delle 8 rate (questo per “riportare” a pari i contribuenti che non hanno usufruito del ravvedimento speciale della Legge di Bilancio del 2023), le altre 3 rate alle seguenti scadenze: 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
- Possono essere ravveduti i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (quindi fino alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023)
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RIPORTIAMO UNA UTILI ESPLICATIVA TABELLA
COSA E’ IL RAVVEDIMENTO SPECIALE | Tale ravvedimento speciale consiste nella facoltà attribuita al contribuente di regolarizzare le violazioni relative: – a dichiarazioni dei redditi validamente presentate; – per periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (quindi fino alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023). |
IN COSA CONSISTE IL RAVVEDIMENTO SPECIALE | Tale Ravvedimento speciale consiste in: – Pagamento di 1/18 del minimo editale delle sanzioni irrogate; – Pagamento delle imposte e gli interessi dovuti in forma piena; – Pagamento in unica soluzione oppure in 8 rate trimestrali (prima rata il 31 maggio 2024). |
COSA E’ ESCLUSO ED INCLUSO NEL RAVVEDIMENTO SPECIALE | Con la norma interpretativa dell’art. 21 del D.L. n. 34/2023 (si veda in calce a tale News) sono state indicate le regolarizzazioni che sono escluse e quelle che sono comprese: *** SONO ESCLUSE: – le regolarizzazioni di violazioni derivate da controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi (art. 54bis DPR n. 633/1972 ed art. 36bis DPR n. 600/1973); – le regolarizzazioni di violazioni di nauta formale, commesse fino al 31/10/2022 che potevano essere definite con la norma dell’art. 1, co. 166-173, della Legge 197/2022 (si veda anche Circ. ADE n. 2/E del 27/01/2023); – le regolarizzazioni di violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. n. 167/1990). *** SONO COMPRESE: – le regolarizzazioni di violazioni che possono essere oggetto del ravvedimento ordinario ex art. 13 D. Lgs. n. 472/1997; – le regolarizzazioni di violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’IVAFE, all’IVIE (art. 19, co. 13-17 e co. 18-22, D.L. n. 201/2011). |
MODALITA’ DI TAGAMENTO E TERMINI DELLE RATE | Il pagamento del ravvedimento speciale con modalità dilazionata, sopra indicato, ha le seguenti caratteristiche. Le 8 rate sono così considerate: – entro il 31 maggio 2024 dovranno essere pagate 5 delle 8 rate (questo per “riportare” a pari i contribuenti che non hanno usufruito del ravvedimento speciale della Legge di Bilancio del 2023); – le altre 3 rate alle seguenti scadenze: 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024. |
QUANDOI SI PERFEZIONA IL RAVVEDIMENTO | Il ravvedimento speciale si perfeziona: – con il versamento delle somme dovute della prima rata (le 5 rate) entro il 31/05/2024; – con il pagamento, in alternativa al pagamento dilazionato, dell’intera somma in unica soluzione entro il 31/05/2024; – con la rimozione delle irregolarità od omissioni. |
DECADENZA DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE | La decadenza si avrà con il mancato pagamento, al 31/05/2024, delle somme sopra indicate e della mancata rimozione delle irregolarità o delle omissioni. Si consideri che non è applicabile, per l’inadempimento degli importi per tali scadenze, la maggiorazione delle sanzioni previste dall’art. 15ter DPR n. 471/1997. |
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SCHEMA SULL’EVOLUZIONE LEGISLATIVA
L’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) | Tale articolo prevedeva per il ravvedimento speciale per le dichiarazioni con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (dichiarazione da presentare entro il 2022), pagando: – 1/18 del minimo editale delle sanzioni irrogate; – le imposte e gli interessi dovuti in forma piena; – in 8 rate trimestrali (prima rata il 30 settembre 2023. |
Art. 21 co. 1 e 2 D.L. n. 34 del 30/03/2023 | Tale Legge interpretativa, del sopra indicato articolo della Legge di Bilancio, ha indicato ciò che è escluso e ciò che è compreso nel ravvedimento speciale. |
Legge di conversione n. 18 del 23/02/2024 del D.L. 215 del 30/12/2023 | Tale norma ha aggiunto, in particolare, l’art. 3, co. 12 undecies del D.L. 215/2023. |
Art. 7 co. 6 D.L. 39 del 29/03/2024 | Tale norma ha modificato la legge di conversione n. 18 del 23/02/2024, in particolare, modificando l’art. l’art. 3, co. 12 undecies, del D.L. 215/2023, spostando il termine per il ravvedimento speciale dal 31/03/2024 al 31/05/2024. |
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