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Commissione tributaria provinciale di Milano: il domicilio fiscale è nell’effettiva sede del contribuente

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la Sentenza n. 11051 del 1 luglio 2015, ha affermato il principio che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente ad emettere gli avvisi di accertamento, non è quello della sede legale, ma è quello dell’effettiva sede della società.

Per comprendere meglio la portata di tale decisione, si deve considerare che l’individuazione del Comune del domicilio fiscale è essenziale per qualificare l’Ufficio competente ad emettere gli atti, pena nullità degli atti stessi. Con conseguente caducazione della pretesa fiscale.

Nel caso di specie, la società, con sede legale a Milano, veniva accertata dall’Ufficio dell’Agenzia di Milano, ma la effettiva sede era in altro Comune (si era accertato, anche in sede accesso, che solamente la sede legale risultava presso uno studio professionale, ma la reale “vita” societaria si svolgeva in altro luogo).

Pertanto, la CTP di Milano, evidenziando che il domicilio fiscale in base alla sede legale, ex art. 58, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 (si veda anche l’art. 6, comma1, della Legge n. 212/2000 – Statuto del Contribuente-), è una solamente presunzione relativa a cui è possibile fornire prova contraria,  ha dichiarato il domicilio fiscale nel Comune dove vi era la reale e conosciuta (dall’Ufficio) sede effettiva della società. Di conseguenza, con domicilio fiscale in Comune diverso da quello di Milano la pretesa del Fisco è stata annullata.

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