Avvisi di accertamento e di addebitoSenza categoria

Avviso di accertamento Società di persone: valido se notificato “solo” alla società

Ad una Società di Persone (Società in accomandita semplice) veniva comunicato avviso di accertamento relativo ad IVA ed Irap all’ex legale rappresentante della società (aveva venduto a suo tempo le quote e dismesso la carica di legale rappresentante) ed, autonomamente e personalmente, anche agli altri soci. Successivamente, come conseguenza della notifica dell’avviso di accertamento alla Società, l’Agenzia delle Entrate comunica altri avvisi di accertamento ai rispettivi soci per imposta Irpef (il calcolo della presunta Irpef non corrisposta deriva dall’accertamento effettuato in capo alla società).

Quindi, il Fisco pretendeva l’IVA e l’Irap dalla Società e l’Irpef dai soci come conseguenza dell’avviso notificato alla società.

Ebbene, i soci impugnavano gli avvisi a loro comunicati e l’ex socio impugnava, anche, l’avviso comunicato alla Società. Per quest’ ultimo veniva contestato che l’avviso non era mai stato notificato alla società, perché il soggetto che l’ha ricevuto non era più socio e legale rappresentante da tempo. In primo grado veniva rigettato il ricorso evidenziando che, ad ogni modo, l’avviso comunicato alla società non correttamente sarebbe stato sanato dalla formulazione del ricorso da parte dell’ex socio.

Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale di Milano (n. 1791/2016), escludendo la sanabilità, ha ritenuto che l’avviso alla società non sia mai stato notificato, perché comunicato a soggetto che non era più legale rappresentate della stessa. Ha annullato, quindi, le pretese sull’IVA e sull’Irap richieste alla Accomandita semplice.

La CTR, però, ha ritenuto validi gli accertamenti notificati ai soci perché l’avviso alla società (non correttamente comunicato alla stessa) era stato inviato anche ai singoli soci (si ricorda che l’accertamento di maggior reddito contestato ad una società è il presupposto per la successiva pretesa fiscale per l’Irpef ai soci). Di conseguenza la CTR ha considerato valida la notifica dell’Avviso alla società solo per le riprese fiscali ai soci: sono stati confermati i singoli accertamenti per l’Irpef dei soci.

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