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Cassazione: illegittimo l’avviso di accertamento di Società Cancellata se notificato ai soci

Ancora incertezze della Cassazione su estinzione di società

La Cassazione ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento di Società cancellata notificato a soci. Questo è quanto statuito con la Suprema Corte con la recente Ordinanza n. 23029 del 2 ottobre 2017.

Precisamente la Cassazione continua con la sua interpretazione ondivaga:

  1. Per un primo orientamento. In caso di cancellazione di una società, l’Agenzia delle entrate PUO’ notificare l’avviso, diretto all’ente cancellato, ai soci. La cancellazione della società non esclude che il Creditore Fiscale possa lo stesso formarsi un titolo contro i soci della società. La cancellazione della società comporta solamente una lesione dell’interesse ad agire e non la carenza della legittimazione passiva dei soci a ricevere l’avviso della società cancellata (Cass., Sez. V, n. 9094 del 7 aprile 2017).
  2. Per un secondo orientamento. In caso di cancellazione di una società, l’Agenzia delle entrate NON può notificare l’avviso di accertamento ai soci (neppure per il principio di “trasparenza” del TUIR: società di persone), ma la legittimazione passiva di tali soci è delimitata “nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendenti societate” (Cass.  Sez. VI, n. 23029 del 2 ottobre 2017)

Pertanto la Cassazione dovrà valutare di risolvere tale contrasto con una decisone della Sezioni Unite.

In alternativa, si può individuare un’anima comune tra i due orientamenti. I soci sono legittimati passivi dei debiti della società cancellata anche oltre i limiti di quanto indicato nel bilancio di liquidazione. I soci non sono legittimati passivi per i debiti che derivano dalla semplice fatto che loro sono stati soci. Sopravvivono alla cancellazione della società solamente gli avvisi ad essa indirizzati per il principio di successione sui generis, ma si estinguono quelli diretti direttamente ai soci perché dalla cancellazione si è estinta anche tale loro qualifica.

In parole povere: con la cancellazione della società si estingue anche la qualifica di soci e rimane solo la qualifica di eredi della società.

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