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Equitalia iscrive ipoteca per crediti superiore ad €20.000,00, ma esclusi interessi e sanzioni

Come noto Equitalia può iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente ex art. 77 comma 1bis, del D.P.R. n. 602/1973, “purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”. Parte centrale e problematica è se nell’ “importo complessivo del credito” debbano essere considerate anche le sanzioni e gli interessi.

Si consideri, inoltre, che l’art. 77 è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. o), n.1), del D.LVO n. 193 del 27 aprile 2001, che ha sostituito le parole, al primo comma, “delle somme complessivamente iscritte” con “dell’importo complessivo del credito per cui si procede”.

Ebbene, un contribuente impugnava una preventiva iscrizione di ipoteca e tra i vari motivi contestava che il credito per cui veniva attivata tale procedura ipotecaria era inferiore ai 20.000 euro previsti dalla legge, perché non si devono considerare le sanzioni e gli interessi.

La CTP di Genova, Sez. 13, con la sentenza n. 845 del 4 aprile 2016, accoglieva il ricorso e affermava che “ai fini della valutazione della legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, se l’importo complessivo del credito costituito dalle imposte al netto degli interessi e sanzioni “ (si vedano anche CTR Roma n. 185 del 17 luglio 2012, CTR Firenze n. 231 del 25 settembre 2012 e CTR Palermo n. 181 del 1 ottobre 2013).

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