Fondo Patrimonialiipoteca

Annullabile l’ipoteca sul fondo patrimoniale del contribuente se il Giudice non valuta la documentazione prodotta

Anche per l'ipoteca del Fisco si applicano le garanzie dell'art. 170 c.c.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 15459 del 7 giugno 2019, ha affermato che, nel caso in cui i giudici tributari non esaminano la documentazione prodotta dal contribuente, l’ipoteca del Riscossore iscritta sul fondo patrimoniale è annullabile. (vedi anche News del 27 settembre 2018 e News del 30 agosto 2017)

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava una iscrizione ipotecari attivata dal Riscossore (ex art. 77 D.p.r. n. 602/1973) su un suo fondo patrimoniale a suo tempo costituito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione iscriveva tale ipoteca a garanzia di crediti contributivi derivanti dalla qualifica di socio di una S.n.c. del contribuente.

La CTR Lombardia rigettava l’appello del debitore precisando, in particolare, che l’ipoteca del Riscossore è un tipo di ipoteca NON volontaria e, pertanto, non si può applicare la tutela dell’art. 170 c.c. (“L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”).

Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione il contribuente, al quale resisteva con controricorso il Riscossore.

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Cosa è il Fondo Patrimoniale

Il Fondo patrimoniale è un istituto giuridico disciplinato dagli artt. 167 e seguenti del Codice Civile. Esso può essere formato da beni immobili, mobili (anche iscritti in pubblici registri) ed anche titoli di credito.

Il Fondo patrimoniale crea ai beni in esso inseriti un vincolo di destinazione. In buona sostanza tutti tali beni configurano una sorta di patrimonio separato (dal patrimonio dei coniugi che lo hanno costituito) il cui elemento distintivo e caratterizzante è dato dalla sua particolare destinazione ai bisogni della famiglia. I beni del Fondo servono e sono vincolati solo per i bisogni della famiglia.

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La decisione della Corte

Con la sentenza qui in commento la Corte Costituzionale subito precisa che l’iscrizione dell’ipoteca ex art. 77 D.p.r. n. 602/1973 è legittima se:

  1. l’obbligazione tributaria vantata dal Riscossore sia strumentale per la famiglia;

  2. il titolare del credito tributario (il Fisco) non conosceva che tali beni del Fondo erano esrtanei ai bisogni della famiglia;

  3. è onere del debitore provare della regolare (e tempestiva) costituzione del Fondo e, principalmente, che tale Fondo patrimoniale sia stato effettivamente costituito per i bisogni della famiglia.

E’ su tale terzo punto che si incentra la sentenza qui in commento.

Il Contribuente aveva prodotto, avanti ai Giudici di merito, varie prove e documenti a sostegno che il Fondo è stato creato per i bisogni della famiglia. Il debitore, quindi, ha onorato il obbligo probatorio.

Tuttavia la CTR non ha preso in considerazione nessuno di tali documenti. Quindi non è stata data al contribuente la possibilità di argomentare un suo onere probatorio. La CTR, come sopra indicato, ha completamente by-passato tali documenti prodotti perché aveva ritenuto, a priori, no applicabile all’ipoteca del Riscossore il limite dell’art. 170 c.c.

La Suprema Corte, però, ha chiaramente affermato che anche per l’ipoteca NON volontaria del Riscossore si applicano le garanzie dell’art. 170 c.c. e, di conseguenza, il Giudice di Merito deve esaminare le prove prodotte relative alla costituzione del Fodno solo per i bisogni della famiglia.

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